Pensioni, a marzo 2023 pagamento rivalutazione con arretrati a aumenti. Arriva il maxi assegno (ma non per tutti)

L'Inps, attraverso una circolare, ha precisato che tra un mese verrà erogato l'importo pensionistico per chi ha un reddito superiore a 2.101,52 euro (che corrisponde a quattro volte il minimo)

Pensioni, Inps: a marzo 2023 pagamento rivalutazione con arretrati. Arriva il maxi assegno (ma non per tutti)
Pensioni, Inps: a marzo 2023 pagamento rivalutazione con arretrati. Arriva il maxi assegno (ma non per tutti)
Martedì 14 Febbraio 2023, 11:11 - Ultimo agg. 16 Febbraio, 13:06
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Pensioni, a marzo 2023 arriva la rivalutazione dell'assegno con arretrati. L'Inps, attraverso una circolare, ha precisato che tra un mese verrà erogato l'importo pensionistico per chi ha un reddito superiore a 2.101,52 euro (che corrisponde a quattro volte il minimo). Un maxi assegno ,dunque, ma solo per un certo numero di utenti: chi ha infatti un reddito fino a quattro volte il minimo ha già ricevuto l'assegno maggiorato del 7,3% da gennaio.

Per la fascia corrispondente tra le quattro e le cinque volte il minimo, invece, l'importo sarà rivalutato dell'85% dell'inflazione, ovvero del 6,205%, mentre chi conta su un reddito da pensione tra le cinque e le sei volte il minimo (da 2.626,91 a 3.152,28 euro) riceverà solo il 53% dell'inflazione pari a una rivalutazione del 3,869%. Le percentuali di rivalutazione scendono all'aumentare dell'importo della pensione (insieme dei redditi pensionistici) fino ad arrivare ad appena il 32% di rivalutazione per chi ha assegni superiori a 10 volte il minimo (5.253,81 euro al mese) con il recupero rispetto all'aumento dei prezzi del 2,336%.

 

A chi spetta

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione, sottolinea l'Inps, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da enti diversi dall'Inps e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'Inps, a esclusione delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente.

Sono escluse da questa perequazione anche le prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri.

Sono infine escluse dalla perequazione le prestazioni di accompagnamento a pensione come l'Ape social, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata. L'Inps ricorda che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1ø gennaio 2023, «salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo».

Come si calcola

Le fasce di reddito individuate nella legge di bilancio:

- 85% per le pensioni pari o inferiori a 5 volte il minimo tra 2.101,52 e 2.625 euro
- 53% per le pensioni pari o inferiori a 6 volte il minimo tra 2.626 e 3.152 euro
- 47% per le pensioni pari o inferiori a 8 volte il minimo tra 3.153 e 4.203 euro
- 37% per le pensioni pari o inferiori a 10 volte il minimo tra 4.204 e 5.253 euro
- 32% per le pensioni superiori a 10 volte il minimo oltre 5.254 euro

 

Come fare domanda e quali documenti

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta all’INPS nei seguenti modi: online, attraverso i servizi telematici dell’INPS accessibili tramite SPID, CIE o CNS; chiamando il call center dell’INPS raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia mobile (06 164 164) e internet (Voip e Skype); rivolgendosi agli enti di patronato.

I documenti da allegare alla domanda di pensionamento sono: copia documento identità del richiedente; autocertificazione attestante la residenza effettiva ed abituale in Italia; autocertificazione stato civile con precisa indicazione della data di matrimonio in caso di stato civile coniugato; eventuale copia del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio.

Cosa cambia per le donne

La possibilità per le donne di andare in pensione con quattro mesi di anticipo per ogni figlio: un sconto sull'età di accesso che varrebbe su tutte le forme pensionistiche e anche per le lavoratrici che sono nel sistema misto. È una delle ipotesi al vaglio del governo e che potrebbe prendere forma nella prossima riforma previdenziale, estendendo quanto già previsto dalla riforma Dini del 1995 che però riconosce l'anticipo (e nel limite massimo di dodici mesi) solo per chi è totalmente nel sistema contributivo. Quattro mesi di anticipo equivarrebbero a 700 milioni di spesa in più.

La novità per la «valorizzazione della maternità» è emersa al tavolo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tra il sottosegretario Claudio Durigon e Cgil, Cisl, Uil e Ugl, poi seguito dall'incontro con le imprese, tutto dedicato al tema dei giovani e delle donne. Tappa del percorso che punta a chiudere la riforma complessiva del sistema, come già indicato dalla ministra Marina Calderone, entro giugno. Resta l'impegno, intanto, a rivedere Opzione donna, su cui però rimane aperta la questione coperture e per questo vanno avanti i contatti tra ministero del Lavoro e Mef.

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