Pensioni, quota 103: requisiti, beneficiari, decorrenza, domande. La circolare Inps del 10 marzo

Il documento dell'ente previdenziale sottolinea le istruzioni per lavoratori pubblici, autonomi e dipendenti da datori diversi dalle pubbliche amministrazioni

Pensioni, quota 103: requisiti, beneficiari, decorrenza, domande. La circolare Inps del 10 marzo
Pensioni, quota 103: requisiti, beneficiari, decorrenza, domande. La circolare Inps del 10 marzo
di Mario Landi
Domenica 12 Marzo 2023, 07:07 - Ultimo agg. 13 Marzo, 09:31
6 Minuti di Lettura

Pensioni. Quota 103. La legge di bilancio 2023 ha introdotto - in via sperimentale e solo per l'anno in corso - una nuova forma di pensione anticipata. La "pensione anticipata flessibile”, più comunemente conosciuta come “Quota 103” sostituisce il regime di "Quota 102" dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno alla legge Fornero. Il 10 marzo è stata pubblicata la circolare Inps relativa alle istruzioni. Dai beneficiari, ai requisiti alle particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, ecco cosa sapere.

Irpef, stesso prelievo a parità di reddito: via le penalità a pensionati e autonomi

I requisiti

Può accedere a Quota 103 chi consegue, entro il 31 dicembre 2023, i seguenti requisiti: età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva di almeno 41 anni (anche in cumulo tra diverse gestioni Inps). Resta fermo - come specifica l'ultima circolare Inps - il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Chi detiene o consegue il diritto può presentare domanda per il relativo trattamento anche successivamente. Sono interessati gli iscritti: alle gestioni Inps Aago dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e alle gestioni speciali Inps (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati. Esclusi militari e personale di forze armate, polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Come fare domanda

Il sistema di gestione delle domande è stato implementato già da febbraio per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile. Ecco come presentare le domande. Direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Cie (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Sociale e Beneficio precoci”.

Si puà anche servirsi dei servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge. Oppure si può contattare il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Casi particolari

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente: nel 2023 si tratta 2.818,7 euro mensili lordi. Il riferimento è alle mensilità di anticipo del pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Per la durata dell’anticipo è fatto divieto il cumulo con i redditi da lavoro, con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

La circolare Inps sottolinea: «Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile. Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010».
 

Decorrenza della pensione anticipata

L’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi: che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra). Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023. Con riferimento a tali lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra. Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra. Per il personale del comparto scuola e quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche

Incentivo al trattenimento in servizio

Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA