Smart working, cosa cambia dal 1° settembre? Nel dl Aiuti niente proroga per chi ha figli under 14 e per i fragili

Smart working, nel dl Aiuti niente proroga per chi ha figli under 14 e per i fragili: cosa cambia dal primo settembre
Smart working, nel dl Aiuti niente proroga per chi ha figli under 14 e per i fragili: cosa cambia dal primo settembre
Venerdì 5 Agosto 2022, 13:41 - Ultimo agg. 8 Agosto, 10:52
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Smart working, la proroga della "modalità semplificata" per lavoratori fragili e con figli under 14 era stata richiesta dai sindacati fino al 31 ottobre ed era attesa nel Dl Aiuti. Tuttavia nel testo approvato il 4 agosto in Consiglio dei Ministri non ce ne è traccia. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha comunque affermato che in fase di conversione in legge (entro 60 giorni) proseguirà «nell’azione per individuare le risorse».  

 

Smart working, come funziona da settembre 

Dal primo settembre 2022, lo smart working sarà possibile per tutti i lavoratori (anche fragili o con figli under 14) solo previa sottoscrizione di un accordo tra le parti, che dovrà essere siglato nell’atto dell’assunzione o in un momento successivo, ma comunque prima dell'inizio del lavoro agile. È probabile che le intese tra aziende a lavoratori saranno non più di smart working al 100% ma modulate su formule di lavoro miste in presenza e a distanza.

Fino a fine agosto il datore di lavoro del settore privato potrà continuare a comunicare l’avvio dello smart working, anche a più lavoratori, senza stilare accordi formali. 

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Accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore 

Dal primo settembre per accedere allo smart working è dunque necessario un accordo individuale scritto che regoli «i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro». Questo accordo può recepire norme di un regolamento azienalde unilaterale o di un accordo azienda - sindacato.

Tale accordo si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo i seguenti aspetti fondamentali:

  • La durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato
  • I luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali
  • Gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi
  • Gli strumenti di lavoro
  • I tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione
  • Le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
  • L’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
  • Le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Semplificata la procedura per le aziende 

Nel ddl Semplificazioni, approvato in via definitiva dal Senato il 2 agosto è prevista invece lo snellimento delle procedure di comunicazione tra aziende e Ministero del Lavoro.

In precedenza, secondo l’articolo 23 della legge 81 del 2017 (legge sul "lavoro agile") le intese individuali andavano comunicate una per una dall'azienda al Ministero. Un processo lento e complesso che il governo ha ritenuto "inutile". Il Ddl Semplificazioni, prevede invece per l'azienda solamente il dovere di comunicare l’elenco dei nominativi dipendenti che hanno firmato un accordo individuale per svolgere attività lavorativa in smart (parziale o totale). A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Semplificazioni sarà necessario un decreto legislativo che definisca le procedure nel dettaglio. Questa norma, nell'ottica del legislatore, potrebbe consentire di rendere il lavoro agile strutturale anche dopo la fase emergenziale. 

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