Samrt working si cambia, anzi no. Da domani entra in vigore il decreto varato il 17 marzo dal Cdm con le norme per fare tornare l'Italia alla normalità dopo due anni di pandemia. Ma sul lavoro agile molte cose resteranno invariate fino al prossimo 30 giugno. Vediamo nel dettaglio cosa succede dal primo aprile.
Con la fine dello stato d'emergenza lo smart working resta attivo anche dopo il 31 marzo sia pure in versione semplificata. In sostanza la possibilità di lavorare da casa resta in piedi nel settore privato, pur in assenza di un accordo individuale tra il datore e il lavoratore.
Diversa invece la situazione per i dipendenti della pubblica amministrazione, dove gli accordi individuali e mediante sindacati sono già obbligatori ad eccezione dei lavoratori fragili, quindi in qualche modo appartenenti a categorie particolari, che potranno lavorare da remoto fino al 30 giugno 2022 anche con la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo. Ma cosa accadrà per tutti i lavoratori da luglio? Dovrebbe tornare ad essere necessario un accordo individuale scritto tra azienda e singolo lavoratore. Le aziende avranno di fronte un bivio a tre strade: negoziare accordi con ogni singolo lavoratore; definire regole aziendali uguali per tutti; lasciar lavorare il sindacato e siglare un accordo collettivo recepito poi negli accordi individuali.
Nel caso in cui i datori di lavoro sia pubblici che privati stipulino accordi con i lavoratori per la prosecuzione del lavoro in modalità agile una importante novità arriva dal decreto legislativo approvato oggi e che recepisce lla direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi sullo smart working sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. Lo fa sapere l’Ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
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