Superbonus 110, verso proroga al 15 gennaio della Cilas. Per i condomini pronte regole più severe

Una delle ipotesi più gettonate sposterebbe il termine di scadenza dal 25 novembre scorso (quindi già scaduto) al 31 dicembre o anche a metà gennaio 2023

Superbonus 110, verso proroga al 15 gennaio della Cilas. Per i condomini pronte regole più severe
Superbonus 110, verso proroga al 15 gennaio della Cilas. Per i condomini pronte regole più severe
di Giusy Franzese
Venerdì 9 Dicembre 2022, 16:53 - Ultimo agg. 10 Dicembre, 10:13
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Un cantiere ancora aperto: è quello delle agevolazioni con il superbonus al 110%. All’interno della maggioranza di governo, infatti, non si attenua il pressing soprattutto di Forza Italia per introdurre alcune modifiche. A cominciare dai termini di scadenza per la presentazione della Cilas (comunicazione di lavori asseverati) dei condomini per poter usufruire anche nel 2023 dell’agevolazione piena al 110%. Una delle ipotesi più gettonate sposterebbe il termine di scadenza dal 25 novembre scorso (quindi già scaduto) al 31 dicembre o anche a metà gennaio 2023.

La proroga

A spingere per la riapertura dei termini per la presentazione della Cilas dei condomini, anche uno dei due relatori del FìDl aiuti quater (il provvedimento che ha introdotto importanti novità sul superbonus) Guido Quintino Liris: «Va assolutamente deciso che il termine possa essere quello di 15 giorni dalla pubblicazione del Dl aiuti quater in Gazzetta ufficiale.

Un termine perentorio che dia anche la possibilità di integrare e completare le pratiche incomplete alla data del 25 novembre». Il Dl potrebbe essere convertito tra Natale e Capodanno. Se dovesse passare questa ipotesi, quindi, il nuovo termine sarebbe intorno a metà gennaio 2023. Di proroga ad «almeno al 31 dicembre» parla anche la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli.

Responsabilità amministratori

Nel frattempo si lavora per introdurre regole più severe rispetto alla responsabilità degli amministratori di condominio, relativamente a false dichiarazioni sulla data di approvazione della delibera condominiale. Ci sarà infatti un apposito reato in caso di dichiarazione falsa sulla data di adozione della delibera utile a rientrare nel Superbonus al 110% e non al 90%.

La situazione attuale

Secondo quanto previsto dal decreto Aiuti quater il 25 novembre era l’ultimo giorno per poter presentare la comunicazione di inizio lavori, per poter utilizzare il Superbonus 110% anche nel 2023. Tuttavia le assemblee condominiali dovevano aver deliberato il via libera ai lavori entro la scadenza fissata dal decreto Aiuti quater, cioè il 24 novembre.

 

Il decreto Aiuti quater

Il decreto Aiuti quater è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022. Attualmente è all'esame del Parlamento perf la conversione definitiva in legge. Ed è in questa fase che potrebbero essere modificate alcune norme.  Per quanto riguarda il superbonus il provvedimento contiene importanti novità. Tra queste l’abbassamento dell’aliquota di detrazione al 90% nel 2023, la proroga a tutto il prossimo anno dell’agevolazioni per le abitazioni unifamiliari purché prima casa e con un tetto al reddito calcolato però non sull’Isee ma sul quoziente familiare. Inoltre, per i crediti d’imposta non utilizzati arriva la possibilità di fruirne in 10 anni con rate di pari importo. Il decreto prevede anche che l’agevolazione piena al 1110% rimane anche nel 2023 per i condomini che hanno presentato la Cilas entro il 25 novembre 2022.

La riduzione dell'agevolazione

L’aliquota del superbonus nel 2023 scenderà da 110 al 90% per i condomini, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, le abitazioni unifamiliari purché ci sinao alcuni requisiti. Nel 2024 poi l’aliquota dello sconto superbonus scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.

Superbonus villette

Il decreto Aiuti quater allarga la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali per il 2023 inserendo anche le abitazioni unifamiliari (per le quali invece era previsto lo stop al 31 dicembre 2022). Il termine viene spostato al 31 marzo 2023 per chi ha effettuato e asseverato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Per il resto dell’anno il superbonus (al 90%) resta per le villette prima casa purché il reddito dei titolari del diritto non superi 15mila euro, soglia calcolata con il quoziente familiare. Sono esclusi dal calcolo i patrimoni (case,ecc). 

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 Il calcolo del quoziente familiare

Di fatto si può arrivare anche a un reddito che supera i 60.000 euro. Per calcolare il quoziente familiare, infatti, si devono sommare i redditi registrati in famiglia nell’anno precedente all’effettuazione dei lavori (esempio, redditi 2022), il risultato si divide per un coefficiente determinato in base alla numerosità della famiglia. Se c’è un solo contribuente, il coefficiente è 1 e quindi si prende tutto il reddito. Dunque se vive da solo, il reddito massimo che dà diritto ad ottenere il bonus è esattamente di 15 mila euro (15 mila diviso uno). Il coefficiente viene incrementato di 1 se è presente un secondo familiare convivente; di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

Quindi una coppia per avere accesso al bonus 90% potrà guadagnare al massimo 30 mila euro (30.000 diviso 2 fa 15.000). Se la coppia ha un figlio, si aggiunge 0,5. La somma delle tre parti, dunque, fa 2,5. Questo significa che il reddito massimo per ottenere lo sgravio sarà di 37.500 euro (37.500 euro diviso 2,5 è uguale a 15 mila euro).

Se i figli sono due, si aggiunge uno. La somma quindi fa 3 e il reddito massimo del nucleo composto da quattro persone sarà, dunque 45 mila euro (45 mila diviso 4 fa sempre 15 mila).

Dai tre figli in su le parti che si aggiungono sono sempre 2, e quindi la somma fa 4. Questo significa che dal terzo figlio in poi il reddito massimo per ottenere il bonus 90% sarà di 60 mila euro (60 mila diviso 4 fa 15 mila).

Cessione del credito in 10 anni

Ci sono novità anche sulla cessione del credito. Il testo del provvedimento in GU prevede che i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo.La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

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