Tasse, cartelle esattoriali non valide da mail: scontro sull’invio delle Pec. Centinaia di avvisi di riscossione annullati

Gli atti sono notificati ai contribuenti da indirizzi assenti nei registri pubblici. Giudici tributari divisi sulla loro legittimità

Tasse, cartelle esattoriali non valide da mail: scontro sull’invio delle Pec. Centinaia di avvisi di riscossione cassati
Tasse, cartelle esattoriali non valide da mail: scontro sull’invio delle Pec. Centinaia di avvisi di riscossione cassati
di Andrea Bassi
Giovedì 18 Agosto 2022, 23:59 - Ultimo agg. 19 Agosto, 17:21
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Il caso più eclatante è stato quello di un imprenditore di Assisi. I giudici tributari di primo grado, un paio di mesi fa, gli hanno annullato ben 71 cartelle esattoriali per un valore di 1,4 milioni di euro. Il motivo? La Pec, la casella di posta elettronica certificata, con la quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la vecchia Equitalia, gli ha notificato l’atto era “sconosciuta”. O meglio, per dirla in modo tecnicamente corretto, non era presente nei registri pubblici delle Pec. Il punto è che non si tratta di un caso isolato.

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Nelle Commissioni tributarie di tutta Italia stanno arrivando centinaia di ricorsi contro le cartelle esattoriali nei quali si lamenta che l’indirizzo usato dalla Riscossione è “inesistente” nei registri pubblici. La domanda è: le cartelle che arrivano da Pec non riconoscibili sono valide o no? Gli stessi giudici tributari sono spaccati. 
A spanne, metà delle sentenze sono a favore dei contribuenti, l’altra metà per l’Agenzia.

Si tratta evidentemente di una spada di Damocle che pende su milioni di atti, anche considerando che da qui a fine anno dovrà essere notificato il 70 per cento delle cartelle sospese durante la pandemia.

Ma cerchiamo di capire bene qual è la questione. Il punto di partenza è l’articolo 3 bis della legge 53 del 1994, che stabilisce che la notificazione in via telematica degli atti «può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici elenchi». Se l’atto arriva da un indirizzo “non ufficiale”, ossia non contenuto in questi elenchi, si considera come «inesistente». 


IL PASSAGGIO
Attenzione, non nullo, ma proprio come se non fosse mai esistito. Quali sono questi registri pubblici? Sono tre: Ipa, Reginde e Inipec. Per essere chiari, come spiega una sentenza della Commissione tributaria di Napoli che il mese scorso ha annullato un’ennesima cartella, la notifica dovrebbe arrivare dall’indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, quello presente nei registri. Invece è arrivato dall’indirizzo notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it. Come fa il contribuente, si sono chiesti i giudici, a sapere che non si tratti di un hacker che vuole entrare nel suo computer se non può verificare l’indirizzo? Gli avvocati e i magistrati tributari che sostengono la tesi dell’inesistenza delle cartelle notificate con la mail sbagliata, si fanno forti anche di una ordinanza cosiddetta “interlocutoria” della Corte di Cassazione, la numero 3093 del 2020, che ha stabilito che «la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Il fatto è che la sentenza non si riferiva agli atti tributari, ma a un atto giudiziario di espulsione di un migrante. Ed è qui che entra in gioco la linea di difesa dell’Agenzia-Riscossione. 


LA DIFESA
Una linea fatta propria da diverse Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Le sentenze richiamano l’articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica numero 602 del 1973, in pratica la legge che disciplina la riscossione delle imposte. Cosa dice l’articolo 26? Che ad essere iscritta nel pubblico registro, deve essere la Pec di chi riceve la notifica. Non dice invece nulla sul mittente, ossia l’Agenzia. In sostanza, è la tesi, le norme che prevedono che anche il mittente debba risultare dai pubblici elenchi si applica solo agli atti giudiziari e non anche alle cartelle esattoriali. La vecchia Equitalia, insomma, sarebbe “esentata”. Non solo. C’è una parte dei giudici che fa anche un altro ragionamento: se hai fatto ricorso contro la cartella vuol dire che hai aperto la Pec e dunque, la notifica ha raggiunto il suo scopo, quindi l’atto non può essere considerato nullo. 
Ma in realtà la legge sui pubblici registri dice un’altra cosa, che l’atto è «inesistente», e dunque non potrebbe essere sanato in nessun modo. Il vero problema è che quella che per adesso è una pioggia di ricorsi, rischia di diventare un’alluvione se la questione non sarà chiarita presto, magari dalla Corte di Cassazione. Per ora resta una spada di Damocle sulla Riscossione che, entro fine anno, dovrà recuperare secondo l’ultima bozza di convenzione con il ministero dell’Economia, più di 9 miliardi di euro. 

andrea.bassi@ilmessaggero.it

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