Tregua fiscale, scudo sui mancati versamenti: non sono più punibili i reati se il contribuente paga il dovuto

Nel pacchetto tributario estensione della rottamazione e proroghe per i versamenti

Tregua fiscale, scudo sui mancati versamenti: non sono più punibili i reati se il contribuente paga il dovuto
Tregua fiscale, scudo sui mancati versamenti: non sono più punibili i reati se il contribuente paga il dovuto
di Luca Cifoni
Martedì 28 Marzo 2023, 22:46 - Ultimo agg. 29 Marzo, 12:50
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Salta la punibilità per una serie di reati fiscali, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a mettersi in regola versando il dovuto. Nel decreto legge approvato dal governo compare anche un pacchetto che interviene sulla cosiddetta “tregua fiscale” sia con proroghe sia con ampliamenti delle situazioni regolarizzabili. Ma allo stesso tempo l’esecutivo cerca di rendere più appetibile l’offerta del fisco, con una sorta di scudo: eliminando cioè le conseguenze penali al di sopra delle soglie monetarie oltre le quali con le regole attuali scatta il reato.

IL COMUNICATO
Più precisamente, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, «si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di Iva di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste».

Una modifica di questo tipo era già stata tentata con la legge di Bilancio, ma poi il governo aveva ritenuto di fare marcia indietro.

Quanto agli altri aggiustamenti, la prima novità riguarda gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio di quest’anno. Quelli che sono divenuti definitivi per mancata impugnazione tra l’inizio dell’anno e il 15 febbraio rientreranno nella definizione agevolata. Per aderire ci sono trenta giorni di tempo. In pratica viene allargata a questi casi la cosiddetta “rottamazione degli avvisi” che, in analogia con quella relativa alle cartelle, permette di mettersi in regola pagando semplicemente l’imposta dovuta e risparmiando quindi tutto l’importo di sanzioni e interessi. Per gli avvisi definiti con la modalità dell’acquiescenza sempre nel periodo che arriva al 15 febbraio, per i quali è in corso il pagamento rateale, scatta la possibilità di rideterminare in modo più favorevole gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione.

Si amplia poi il campo di applicazione della definizione delle controversie davanti alla giustizia tributaria che hanno come oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate: di nuovo si tratta di un’estensione temporale del meccanismo, perché sono ricomprese anche le controversie pendenti fino al 31 gennaio, mentre nel testo originario la scadenza era fissata all’entrata in vigore della legge, ovvero al primo gennaio. Un ulteriore intervento riguarda la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate che erano dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

C’è anche il capitolo relativo alle proroghe dei tempi per pagare. Lo slittamento riguarda la regolarizzazione delle violazioni formali e il cosiddetto ravvedimento speciale (quello che permette al contribuente di rimuovere altri tipi di violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate). Nel primo caso la nuova scadenza per pagare (200 euro per ciascun anno di imposta interessato) è spostata al 31 ottobre, mentre nel secondo caso si va al 30 settembre e di conseguenza viene ridefinito il calendario delle rate successive alla prima, che inizierà il 31 ottobre di quest’anno per concludersi il 20 dicembre 2024.

LE CORREZIONI
Per quanto riguarda invece la definizione agevolata delle controversie tributarie, questa si perfezionerà con il pagamento degli importi dovuti entro il prossimo 30 settembre; se questi superano i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale fino a un massimo di venti rate, con le prime tre da versare a fine settembre, fine ottobre ed entro il 20 dicembre. Infine una parte del provvedimento va a fare correzioni di dettaglio all’impianto della legge di Bilancio, in particolare definendo con una serie di interpretazioni autentiche alcune situazioni che risultano escluse dalle varie sanatorie e altre che sono invece comprese.
 

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