Pensioni, quota 103: requisiti, beneficiari, decorrenza, domande. La circolare Inps del 10 marzo

di Mario Landi
Domenica 12 Marzo 2023, 07:07 - Ultimo aggiornamento: 13 Marzo, 09:31 | 2 Minuti di Lettura

Casi particolari

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente: nel 2023 si tratta 2.818,7 euro mensili lordi. Il riferimento è alle mensilità di anticipo del pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Per la durata dell’anticipo è fatto divieto il cumulo con i redditi da lavoro, con deroga di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

La circolare Inps sottolinea: «Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile. Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010».

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