Per "superficie totale dell'utenza domestica" - precisa ancora il Mef - si intende la somma dei metri quadri dell'abitazione e delle relative pertinenze. «Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti, effettato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore».
In pratica, i cittadini potranno ottenere un rimborso qualora sia stata moltiplicata la parte variabile per il numero delle pertinenze, operazione che in alcuni casi si è tradotta in importi decisamente più elevati rispetto all'applicazione singola della quota variabile dell'imposta.
Entrando nel dettaglio, si legge nella circolare: «la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti».
Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che «non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa». Con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, si legge nella circolare, «appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica».