Con la sentenza odierna, resa nell'ambito di un procedimento accelerato, i giudici di Lussemburgo confermano «la validità della decisione della Commissione» con cui ha imposto l'obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti del batterio killer degli ulivi, indipendentemente dal loro stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno alle piante infettate.
Questa decisione non prevede di per sé un regime di indennizzi per gli agricoltori. Secondo la Corte, infatti, questo «non è in contraddizione con l'obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario» che riguarda non la pianta in se ma gli insetti 'vettorì dell'infezione batterica, e quindi mira a limitarne il rischio di diffusione «al momento della successiva rimozione della pianta». Inoltre, sebbene i pareri scientifici non abbiano dimostrato l'esistenza di un sicuro nesso causale tra la Xylella e il disseccamento degli ulivi, risulta «una correlazione significativa tra tale batterio e la patologia di cui soffrono gli olivi».
Di conseguenza, il principio di precauzione «può giustificare l'adozione di misure di protezione come la rimozione delle piante infette», tenuto conto anche del fatto che è la cicalina, che vola a un centinaio di metri, a diffondere il batterio e che le piante appena contaminate non mostrano immediatamente i sintomi.
Si tratta quindi di una «misura appropriata e necessaria».