Scende il tasso d’interesse,
ravvedimento più vantaggioso

Scende il tasso d’interesse, ravvedimento più vantaggioso
di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
Lunedì 9 Gennaio 2017, 09:27 - Ultimo agg. 09:42
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Dal 1° gennaio il tasso legale è allo 0,10%, un'opportunità di risparmio 

Uno degli istituti più amati dai contribuenti è senza dubbio il ravvedimento operoso, il quale permette di mettersi in regola con i tributi con forti riduzioni delle sanzioni. E da gennaio è divenuto ancora più a buon mercato.
 
Definizione in pillole

Gli omessi, tardivi, o insufficienti versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e non solo possono  essere sanati con modica spesa da parte dei contribuenti. Tecnicamente il ravvedimento operoso è un istituto deflattivo del contenzioso: in parole più semplici è un modo per disinnescare il mare di ricorsi che si abbatte quotidianamente sulle Commissioni tributarie. In pratica è lo stesso contribuente che accortosi di un errore può rimediare versando spontaneamente l’imposta omessa, gli interessi legali e la sanzione, naturalmente ridotta. Il tutto rigorosamente in autoliquidazione.
 
Ravvedimento a sanzioni crescenti

Grazie alle recenti riforme, proprio in questi ultimissimi anni il ravvedimento è ulteriormente cambiato, arricchendosi di nuove possibilità e nuovi vantaggi.
Anche nel nuovo ravvedimento è il tempo a giocare un ruolo fondamentale, nel senso che più tardi ci si accorge dell’errore commesso, più salgono le sanzioni da versare. Ma oltre ai tre ravvedimenti canonici che esistevano da tantissimo tempo ne sono stati introdotti degli altri, aumentando significativamente le possibilità a disposizione di chi vuole evitare guai peggiori. Proviamo a riassumere tutte le chances a disposizione dei contribuenti considerando anche le specifiche novità valide, rispettivamente, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017.
 
Tasso legale in discesa

Nel 2017 é ancora più conveniente avvalersi del ravvedimento operoso grazie alla diminuzione del tasso d’interesse legale dallo 0,20% allo 0,10%: tuttavia per i tributi omessi nel 2016 occorrerà fare qualche calcolo in più.
Ad esempio se avete saltato il doppio pagamento Imu e Tasi dello scorso 16 dicembre bisognerà conteggiare gli interessi con il tasso dello 0,20% fino al 31 dicembre 2016 e con il tasso dello 0,10% dal 1° gennaio fino al giorno del pagamento.
 
Sanzione a metà entro i 90 giorni
 
Dal 2016, la sanzione ordinaria prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte sanati entro i novanta giorni passa dal 30% al 15%. Tale riduzione si applica solo per i ritardi fino a 90 giorni. Dal 91° giorno la sanzione ordinaria torna ad essere del 30%. La sanzione ordinaria, sia del 30 che del 15%, si riduce poi pagando con il ravvedimento operoso. 
Questo, in estrema sintesi il panorama che si presenta a chi vuol sanare un tardivo versamento.
Ravvedimento breve:  sanzione di 1/10 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione (quindi 1/10 del 15% e cioè 1,5%);
ravvedimento intermedio: con sanzione pari ad 1/9 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione (quindi 1/9 del 15% e cioè 1,67%);
ravvedimento lungo: con sanzione pari ad 1/8 della sanzione base (quindi 1/8 del 30% e cioè 3,75%) se il versamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
ravvedimento “oltre l’anno” (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) con sanzione pari al 4,29%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.
Ma non è finita: sempre solo per i tributi dell’Agenzia delle entrate, oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione è ancora possibile ravvedersi e rimediare versando la sanzione pari ad 1/6 del minimo.
Per la cronaca tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ci sono, ad esempio, l’Irpef, l’Ires, l’Iva, l’Irap, le imposte di registro, di bollo, ipocatastali, l’imposta di successione e quella di donazione.
Infine un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
 
Ravvedimento Imu e tasi

Non tutti gli italiani sono riusciti a versare nelle casse dello Stato e dei Comuni quanto loro richiesto a titolo di doppio saldo dell’Imu e della Tasi, sia per la crisi economica sia per l’aumento smisurato degli importi da pagare rispetto all’Ici. Chi ad esempio non ce l’ha fatta a versare il saldo Imu 2016 (in scadenza il 16 dicembre 2016), può rimediare pagando, oltre all’Imu dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno.
Se il ravvedimento è regolarizzato entro 30 giorni, ad esempio il  10 gennaio, con le nuove regole si deve pagare la sanzione dell’1,5% più gli interessi legali, rispettivamente, dello 0,20% dal 17 dicembre  fino al 31 dicembre e dello 0,10% dal 1° gennaio 2017 fino al giorno del pagamento compreso.
 
 
Esempio
Il signor Mario non ha pagato il saldo Imu 2016 di 1500 euro per una seconda casa e decide di “ravvedersi” il 14 gennaio 2017.
L’importo dovuto, arrotondamenti a parte, complessivamente sarà di euro 1.522,68 così determinato:
Sanzione = 1500 x 1,5% = 22,50
Giorni di ritardo dal 17/12 al 31/12 = 15
Interessi dello 0,20%    (1500 x 15 x 0,20) : 36500 = 0,12 euro
Giorni di ritardo dal 1/1 al 14/1 = 14
Interessi dello 0,10%    (1500 x 14 x 0,10) : 36500 = 0,06 euro
Totale interessi     0,12 + 0,06 =  0,18
Totale dovuto (€ 1500 + € 22,50 + 0,18) = euro 1.522,68
 
 
Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti
 

 
 
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