Buoni pasto, tutto ciò che c'è da sapere. A chi spettano e di che valore?

Buoni pasto, tutto ciò che c'è da sapere. A chi spettano e di che valore?
Martedì 14 Marzo 2017, 09:49
3 Minuti di Lettura
I buoni pasto, o ticket restaurant, sono dei mezzi di pagamento in formato cartaceo o elettronico che il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti quando presso l'azienda non è presente il servizio di mensa oppure tale servizio non è previsto per una categoria di lavoratori. Il datore di lavoro si obbliga, già al momento della stipulazione del contratto, a erogare o meno i buoni al lavoratore, cedendogli il blocchetto o la card. Vediamo nel dettaglio, come spiega l'Adnkronos, tutte le informazioni utili in materia di buoni pasto.

BUONI PASTO: A CHI SPETTANO
I buoni pasto possono essere richiesti dai lavoratori sia full-time che part-time quando presso l'azienda non è presente il servizio di mensa oppure tale servizio non è previsto per una categoria di lavoratori. Ogni lavoratore ha diritto ad un buono pasto giornaliero, per ogni giorno di lavoro effettuato, dal valore compreso tra i 2 e i 10 euro, che va speso interamente e non dà diritto a resto.

I lavoratori part-time, che non prestano servizio per l'intera giornata, non hanno generalmente diritto ai buoni pasto, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni:

- orario di lavoro che copre la fascia oraria di un pasto;

- distanza tra l’abitazione e l'azienda che rende impossibile, per il lavoratore, consumare il pasto a casa propria.

Il nuovo decreto elaborato dal Mise per disciplinare l'utilizzo dei ticket restaurant prevede di non introdurre, per i titoli "non elettronici", l'obbligo di indicazione sul buono del nominativo del titolare. Tale scelta, presa in un'ottica di semplificazione, non pregiudicherebbe le finalità di accertamento in quando verrebbero assicurate comunque dall'obbligo di firma del titolare al momento dell'utilizzo.

Nei casi in cui il lavoratore non può sfruttare i buoni pasto invece si ricorre all'indennità sostitutiva di mensa: si tratta, in pratica, di una vera e propria monetizzazione dei buoni pasto, corrispondendo al dipendente la somma in denaro pari al valore del buono che dovrebbe ricevere dall’azienda.

BUONI PASTO: CALCOLO DELL'IMPORTO
Come calcolare l'importo dei buoni pasto? L'Agenzia Aran delle Pubbliche Amministrazioni, con parere Ral-1910-Orientamenti Applicativi del 9 febbraio 2017, ha indicato su quale importo deve essere calcolata la quota di 1/3 da porre a carico del dipendente fruitore tra:

- valore facciale del buono (ad es. € 8);

- costo effettivo del buono acquisito dall'ente , mediante adesione a convenzione Consip (ad es. € 6,90, corrispondente ad € 8, meno lo sconto praticato).

Aran spiega che "è sufficiente che l'ente provveda all'erogazione, per ogni 'ticket', di una somma, esclusivamente a proprio carico, pari ai 2/3 del costo unitario di un servizio mensa, risultante dal costo dei generi alimentari e del personale (l'importo può essere individuato dall'ente anche attraverso una semplice indagine di mercato o avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio o delle associazioni dei ristoratori o con verifiche presso mense aziendali dell'area territoriale interessata)".

"In tal modo", riferisce ancora Aran, "la disciplina contrattuale, prevedendo che il valore nominale del buono pasto deve corrispondere ai due terzi del costo unitario di un pasto medio, ha inteso fornire un criterio per quantificare la spesa massima che può essere posta a carico dell’ente nel caso di attivazione del servizio dei buoni pasto".

BUONI PASTO: CUMULABILITA'
La normativa stabilisce che non è possibile accumulare i ticket per fare la spesa: ogni lavoratore può utilizzare un solo voucher al giorno e solo nelle giornate lavorative. Tuttavia il nuovo decreto elaborato dal Mise per disciplinare l'utilizzo dei ticket restaurant consente l'utilizzo cumulato entro il limite di 10, superando quindi il divieto assoluto di cumulabilità dei buoni pasto, attualmente previsto e sostanzialmente inapplicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA