Al via la cedolare secca: 21% sugli affitti brevi

Al via la cedolare secca: 21% sugli affitti brevi
di Vincenzo Malatesta
Lunedì 31 Luglio 2017, 08:43 - Ultimo agg. 5 Agosto, 18:50
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Ecco gli adempimenti fiscali per le locazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le sistemazioni in alloggi trovati sui siti internet   


Entra nel vivo la nuova tassa Airbnb introdotta dalla manovra economica correttiva 2017: il provvedimento dell’Agenzia delle entrate stabilisce le regole per gli adempimenti fiscali sulle locazioni brevi, vale a dire gli affitti di abitazioni o camere con durata non superiore a trenta giorni, come le case vacanze e le sistemazioni trovate su siti internet come AirBnb, Homeaway o Booking.com. La novità è l’opzione per la cedolare secca: la ritenuta con aliquota al 21 per cento deve essere operata da chi esercita l’attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, cioè agenzie e siti che mettono in contatto domanda e offerta.
 
Servizi compresi
 
La cedolare secca sostituisce l’Irpef ordinaria più le addizionali e le imposte di registro e bollo sulla locazione. E si applica ai contratti stipulati dalle persone fisiche che danno abitazioni in affitto per meno di un mese, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori come la fornitura di biancheria e pulizia dei locali. Idem vale per le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. Il canone risulta libero e la stipula può avvenire di persona o meno.


Codice tributo
 
Gli intermediari sono tenuti a operare la ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei corrispettivi lordi quando incassano i canoni o intervengono nei pagamenti. L’importo deve essere versato al fisco tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla ritenuta: va indicato il codice tributo “1919”. E se l’opzione per la cedolare non viene esercitata, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto: l’alternativa è infatti il pagamento dell’Irpef secondo lo scaglione di riferimento del contribuente.


Senza raccomandata

Di solito quando il locatore opta per l’aliquota agevolata deve comunicarlo con una raccomandata all’inquilino. Ma l’Agenzia delle entrate ritiene che l’adempimento non sia necessario per i contratti di durata complessiva sotto i trenta giorni in un anno. I soggetti coinvolti sono tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e al rilascio della certificazione unica. Al pagamento sono tenute anche le società non residenti in Italia: adempiono tramite la loro stabile organizzazione nel nostro Paese.
 
Trasmissione dati
 
Tra gli aspetti più delicati c’è la trasmissione e la conservazione dei dati da parte dell’intermediario immobiliare. Agenzie di intermediazione e portali online sono obbligati a trasmettere all’amministrazione finanziaria le notizie relative ai contratti. In particolare: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo; indirizzo dell’immobile. Le informazioni relative ai contratti in un unico fabbricato possono essere comunicate tutte insieme. E l’invio dei dati va effettuato entro termine il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. Sarà il sito web dell’Agenzia delle entrate a indicare le specifiche tecniche per la trasmissione.
 
Verso l’accordo

L’obiettivo dichiarato della misura è «il contrasto dell’evasione fiscale» nel settore. Già a dicembre, di fronte ai boatos sulla tassazione, AirBnb ha già deciso di indicare una serie di regole per garantire maggiore controllo sulla sua attività con il documento Policy tool chest, aprendo alla possibilità di introdurre limiti ai giorni di affitto e al numero degli appartamenti gestiti. Ma ora gli operatori protestano: «Impossibile adeguarsi alle norme dettate dall’Agenzia delle entrate», fanno sapere Airbnb ed Homeway e gli agenti immobiliari della Fiaip. Che spiegano: «Continuiamo a trovarci nell’impossibilità tecnica di adeguarci a quanto previsto dalla manovrina». È peraltro lo stesso articolo 4 del decreto legge 50/2017 a disporre che l’Agenzia delle entrate deve stipulare convenzioni con le società che utilizzano in Italia i marchi di portali online come AirBnb per definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio dell’attività di intermediazione conclusa online. Il tutto a costo zero per le finanze pubbliche.
 
 
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