A essere precisi in realtà i giorni sono un po' di più. Il calcolo parte, infatti, dal termine in cui i venditori sono obbligati a chiedere un pagamento ossia entro 45 giorni dall'ultimo giorno fatturato. «Nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli, pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica, per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni - spiegano dall'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) - il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l'Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest'ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l'accertamento di una violazione».
«Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette 'maxibollette' - sottolineano dall'Arera-, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori, ad esempio blocco di fatturazione, rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale». Spariranno, così, i temuti maxiconguagli.
La stessa regola entrerà in vigore anche per le bollette del gas, ma tra un anno, e dell'acqua tra due.