Divorzio, se Chiesa annulla nozze
non si deve pagare il mantenimento

Divorzio, se la Chiesa annulla il matrimonio non si deve pagare il mantenimento
Divorzio, se la Chiesa annulla il matrimonio non si deve pagare il mantenimento
Sabato 12 Maggio 2018, 11:47 - Ultimo agg. 13 Maggio, 11:42
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L'assegno di mantenimento non deve essere pagato in caso di divorzio se il matrimonio è stato annullato anche dalla Chiesa. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione. 

La dichiarazione di nullità del matrimonio in chiesa riconosce che l'unione era viziata e scioglie ogni vincolo tra due ex coniugi: anche l'assegno di mantenimento, già stabilito da un giudice. Lo afferma la Cassazione, decidendo nella causa tra ex coniugi, due cinquantenni della provincia di Benevento. Dopo la delibazione, ossia il provvedimento del giudice che ha dato efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, l'uomo aveva chiesto la revoca del proprio obbligo a versare alla ex moglie 250 euro stabiliti in fase di separazione. Una richiesta accordata, in un primo momento, dal tribunale di Benevento.

La corte di appello di Napoli, decidendo su reclamo della donna, aveva però ribaltato la decisione ritenendo che «una volta formatosi il giudicato sulla sentenza» che attribuisce l'assegno di separazione in favore del coniuge, «la successiva dichiarazione di nullità del matrimonio non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno». Secondo la Cassazione, però, una volta dichiarata l'invalidità originaria del matrimonio in chiesa, con la sentenza di nullità, viene meno il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.

La separazione, spiega infatti la Corte, è solo una «sospensione dei doveri di natura personale», fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre «gli aspetti di natura patrimoniale permangono»: ma «è innegabile - scrive la prima sezione civile (sentenza n. 11553) - che il vincolo matrimoniale venga meno allorquando sia resa efficace nello Stato italiano, attraverso il procedimento di delibazione, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario» per «vizi originari» nell'unione tra i due coniugi. «Ne deriva che, a fronte del travolgimento del presupposto», «non possono resistere le statuizioni economiche». Cosa diversa è, invece - precisa la Cassazione - quando l'assegno è stabilito in sede di divorzio, e non di separazione.

La Suprema Corte, infatti, aveva già stabilito «la permanenza dei provvedimenti economici accessori al divorzio anche in presenza della riconosciuta nullità del matrimonio»: infatti, una volta accertata, con una sentenza passata in giudicato, «la spettanza di un diritto», questo non può essere travolto da un altro giudizio.
Questo sul presupposto che nel decidere per l'assegno di divorzio, i giudici hanno già valutato l'esistenza di giustificati motivi, come la presenza di figli o l'assenza di mezzi adeguati della persona economicamente più debole, impossibilitata a procurarseli: si tratta di una forma di «solidarietà post coniugale». Che non può essere fatta valere, invece, per l'assegno di separazione.
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