​Divorzio, arriva il sì della Camera alla riforma dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge

Divorzio, arriva il sì della Camera alla riforma dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge
​Divorzio, arriva il sì della Camera alla riforma dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge
Martedì 14 Maggio 2019, 21:47 - Ultimo agg. 15 Maggio, 12:51
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La Camera ha approvato con nessun voto contrario, 386 sì e 19 astenuti la proposta di legge che regola la disciplina dell'assegno spettante in seguito allo scioglimento di un matrimonio. «L'obiettivo è quello di aggiornare e migliorare questa materia rispetto a una realtà sociale certamente mutata nel corso degli anni», spiega il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, «arrivando a un intervento normativo che superi la visione patrimonialistica del matrimonio quale sistemazione definitiva. Non è infatti da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell'assegno in esame.

Le modifiche, che intervengono sull'art. 5 della legge in materia di divorzio (898/1970), stabiliscono che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze: la durata del matrimonio; le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Un'altra novità riguarda la possibile temporaneità dell'attribuzione, in caso di difficoltà economiche transitorie. Si stabilisce, inoltre, che l'assegno non è dovuto, non solo in caso di nuove nozze, ma anche in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente, anche non registrata».

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