Perugia, spese pazze in Regione: «Accuse prescritte contro gli ex consiglieri del Pdl»

Palazzo Cesaroni
Palazzo Cesaroni
di Enzo Beretta
Lunedì 18 Novembre 2019, 17:55
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Sentenza di prescrizione per i sette ex consiglieri regionali del Centrodestra finiti sotto processo alla Corte dei Conti per le rendicontazioni degli anni 2011 e 2012 che, secondo la Procura regionale, presentavano «irregolarità in quanto le spese effettuate non sarebbero riconducibili all'attività del gruppo in senso stretto». Capitolo chiuso, dunque, per Raffaele Nevi, Alfredo De Sio, Rocco Antonio Valentino, Massimo Monni, Maria Rosi, Massimo Mantovani e Andrea Lignani Marchesani contro i quali era stato chiesto il «pagamento di ingenti somme di denaro». Con una differenza sostanziale, però: se è vero, infatti, che «l'azione risarcitoria deve concludersi per intempestività» delle notifiche, il relatore Pasquale Fava specifica che in questa circostanza «appaiono assenti condotte dolose» da parte dei consiglieri del Pdl che «hanno rendicontato le spese al gruppo, e quest’ultimo alla Regione, senza che siano state denunciate, prospettate e dimostrate falsità o condotte artificiose o raggiranti poste in essere dai convenuti». «A riprova di ciò - si legge nella sentenza - si tenga a mente che il rinvio a giudizio in sede penale è stato formulato per pretesa violazione del peculato, norma, che, a differenza della truffa, non vede tra i suoi elementi costitutivi l’induzione in errore attraverso artifici o raggiri, essendo fondata su un mero atto di appropriazione».

Proseguono i giudici contabili: «La Procura regionale contesta meramente una scorretta ed irregolare rendicontazione, partendo proprio dalla documentazione depositata dal gruppo consiliare in Regione, deducendo la non pertinenza della spesa all’attività del Gruppo consiliare e prospettando violazioni di legge nella costituzione del rapporto di lavoro del personale. Si tratta - viene spiegato - di violazioni formali che l’amministrazione danneggiata avrebbe potuto ben verificare attivando gli ordinari poteri di controllo, prima dell’approvazione dei rendiconti (che risulta essere stata effettuata dalla Regione, come emerge dalla documentazione agli atti). L’occultamento doloso, difatti, non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione dolosa del fatto dannoso in questione ma richiede un’ulteriore condotta, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto».

I sette consiglieri hanno invocato la prescrizione dell’azione risarcitoria chiedendo il rigetto dell’azione risarcitoria per carenza dei relativi elementi costitutivi oggettivi (condotta, nesso di causalità e danno) e soggettivi (dolo e colpa grave). Nevi ha contestato la fondatezza dell’azione «evidenziando che l’attività di rendicontazione si sia svolta secondo le regole e le prassi vigenti al tempo della condotta (anni 2011 e 2012)» quindi «la correttezza della rendicontazione alla luce degli obblighi formali al tempo esistenti» ma anche «la piena legittimità dei rapporti di lavoro costituiti con il gruppo consiliare e la congruità delle spese effettuate (nei limiti del budget assegnato dalla Regione, essendo il conto corrente del gruppo in attivo)». Anche De Sio e Monni hanno rivendicato «la correttezza» dei conti mentre Valentino «ha fornito puntuali giustificazioni delle spese effettuate» e Rosi ha contestato «la genericità dell'atto di citazione». Anche Mantovani e Lignani Marchesani hanno invocato una pronuncia favorevole di rigetto dell’azione risarcitoria» insistendo «sulla correttezza della rendicontazione delle spese effettuate». Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dall'avvocato Giuseppe Caforio: «E' stato escluso il dolo, questa sentenza apre una nuova strada anche in sede penale».
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