Imprese, nuova norma sullo scudo penale: responsabili solo se violano regole

Imprese, nuova norma sullo scudo penale: responsabili solo se violano regole
Giovedì 21 Maggio 2020, 00:37 - Ultimo agg. 13:25
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«Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'aids e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo periodo di tempo». 

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Con il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Inail ha sfornato ieri l'annunciata circolare per fornire ulteriori istruzioni operative e chiarimenti su alcune problematiche sollevate sul tema caldo in questi giorni della tutela infortunistica degli eventi di contagio. Una polemica sollevata dalle parti sociali (Confindustria e Confcommercio) per il timore che sui datori di lavoro possano scaricarsi responsabilità civili e penali nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre la pandemia. «Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in occasione di lavoro che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative», si legge nel documento firmato dal dg Giuseppe Lucibello. «In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro».

 
Ma qual è questa condotta da valutare ai fini della responsabilità civile e penale del datore di lavoro? «La circolare Inail spiega che questa condotta per cui si può individuare responsabilità diretta del datore di lavoro - commenta Guido Lazzarelli, direttore centrale politiche del lavoro e welfare di Confcommercio - è quella dovuta alla violazione di norme di legge ovviamente provata oppure di altri obblighi legati alla prevenzione e conoscenze». Quali? «Questi obblighi si rinvengono nei protocolli e linee guida richiamati dal decreto Riaperture», prosegue Lazzarelli. «In ogni caso, benché questa circolare circoscriva il problema della riconducibilità della responsabilità del datore di lavoro a cause comprovate e sembra voler fugare i timori della precedente circolare, riteniamo l'auspicata e modifica in senso di maggiore chiarezza del Cura Italia, rimanga una necessità imprescindibile». 
 

Da più parti anche governative si è sostenuto che l'art. 42 comma 2 del Cura Italia costituisca un paracadute, perché, spiega la norma, che l'infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Purtuttavia la norma non presenta la forza di uno scudo vero e proprio e pertanto secondo il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, al question time, l'interpretazione che essa «avrebbe aggravato la posizione dei datori, esponendoli maggiormente al rischio di essere ritenuti responsabili per i contagi contratti dal lavoratore in ambiente lavorativo, non è corretta». Per superare ogni perplessità, la Catalfo puntualizza che «è in fase di valutazione e studio un eventuale provvedimento normativo volto a chiarire che il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida costituiscono presunzione semplice dell'assolvimento dell'obbligo ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19». 

Alla fine, Lucibello sottolinea che le valutazioni che portano a valutare l'indennizzabilità di un infortunio confermano e sottolineano «l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario». 

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