Violenza donne, il rapporto europeo Grevio: «Bene le nuove leggi ma bisogna fare di più»

Violenza donne, il rapporto europeo Grevio: «Bene le nuove legge ma bisogna fare di più»
Violenza donne, il rapporto europeo Grevio: «Bene le nuove legge ma bisogna fare di più»
di Vanna Ugolini
Sabato 8 Febbraio 2020, 08:04 - Ultimo agg. 17:32
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Contro la violenza alle donne l'Italia ha fatto dei passi avanti, soprattutto dal punto di vista delle leggi che sono state emanate. Ma è ancora lontana dal vincere la battaglia. Gli stereotipi di genere sono una realtà ancora troppo consolidata; sono pochi i  finanziamenti per l'attività di tutela delle donne vittime di violenza; mancano strutture adeguate per aiutare le donne vittime di stupro. E la violenza contro le donne si manifesta in situazioni nuove che scatenano, più dolorose e difficili: l'affidamento dei figli. Battaglie che diventano vere e proprie forme di vittimizzazione secondaria, quando si decide che  la madre vittima di violenza e il figlio debbano comunque avere contatti con il genitore violento. Sono questi alcuni dei punti fondamentali espressi nel Grevio, il rapporto stilato dal Gruppo di esperte euroeppe sulla violenza di genere, che monitora come viene applicata, ogni anno, la Convenzione di Istanbul nei vari stati europei che l'hanno firmata. Convenzione che prevede una lunga serie di "buone prassi" da applicare per limitare la violenza contro le donne, considerata con una lesione di diritti e una vera e propria discriminazione.

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Ancora, sottolineano le esperte del Grevio, riferendosi alla relazione che riguarda l'Italia,  «l’uguaglianza di genere – seppur riconoscendo i progressi compiuti per promuovere i diritti delle donne in Italia – incontra ancora resistenze nel Paese e sta emergendo una tendenza a reinterpretare e riorientare la nozione di parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità». 
Le leggi. Il Grevio «esprime soddisfazione per l’adozione di una serie di riforme legislative che hanno consentito l’introduzione di misure concrete per porre fine alla violenza sulle donne: alcuni di tali interventi legislativi hanno rappresentato sensibili passi avanti, come la normativa del 2009 contro lo stalking, o la legge n. 119/2013, che ha sancito l’obbligo delle autorità di sostenere e promuovere, in particolare attraverso l’assegnazione di mezzi finanziari, una vasta rete di servizi di assistenza alle vittime. Altri due testi sono stati ritenuti particolarmente innovativi: il decreto legislativo n. 80/2015, le cui disposizioni prevedono un congedo speciale retribuito per le lavoratrici vittime di violenza di genere, e la legge n. 4/2018, che contiene numerose misure a tutela degli orfani di una vittima di crimine domestico».

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Il sistema istituzionale antiviolenza. D’altro canto, dal rapporto emerge come «nel campo della protezione e dell’assistenza alle vittime le autorità nazionali dovrebbero in priorità stanziare finanziamenti adeguati ed elaborare soluzioni che permettano di fornire una risposta coordinata e interistituzionale alla violenza, basate sul forte coinvolgimento delle autorità locali e sulla partecipazione di tutti gli attori interessati, in particolare le Ong femminili che offrono strutture di accoglienza per le vittime. Occorre ugualmente adottare con urgenza altre misure complementari, ispirate a un approccio fondato sui diritti umani, per colmare le lacune nei servizi di supporto specializzati per le vittime di violenza sessuale, istituendo centri di accoglienza per le vittime di stupro o di violenza sessuale». Per quanto riguarda il punto relativo alle donne che sono vittime di stupro, Grevio mette in evidenza come a queste donne venga fornito un supporto sanitario nell'immediatezza del fatto ma che non ci siano strutture che nel tempo offrono a queste donne quelle di cui hanno bisogno in termini di sostegno psicologico e di strumenti per superare il trauma.

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Il Codice rosso. «La riforma legislativa attuata con il cosiddetto Codice rosso – spiega il Grevio – ha contribuito a porre in essere un solido quadro legislativo conforme alle disposizioni della Convenzione, che prevede vie di ricorso in materia civile e penale per le vittime di violenza», tuttavia la legge presenta pecche legislativie. Gli esperti, infatti non mancano di sottolineare l’esistenza di «un certo numero di lacune legislative, come, ad esempio, l’assenza di mezzi di ricorso civili efficaci nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze».


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Separazioni e affidi. Tema caldo in Italia, che il rapporto non manca di sottolineare, è quello sulla determinazione dei diritti di custodia e di visita dei figli che «richiede un esame urgente da parte delle autorità: sono raramente utilizzate le disposizioni previste dalla legge che consentirebbero, nei casi di violenza familiare, di fare prevalere il principio dell’interesse superiore del bambino rispetto a quello della genitorialità condivisa».
Su questo punto il rapporto è molto chiaro e lascia ben pochi margini al dubbio: «Il sistema in atto piuttosto che offrire protezione alla vittima e ai suoi figli sembra ritorcersi contro le madri che cercano di proteggere i loro bambini segnalando la violenza e la espongono alla vittimizzazione secondaria» obbligando madre e figlio ad avere nuovamente rapporti con l'ex coniuge autore di violenza. Il rapporto sottolinea la «mancanza di canali di comunicazione tra la giustizia civile e penale e la mancanza di conoscenza del fenomeno della violenza di genere e le conseguenze che questa ha sui bambini che ne sono testimoni: in particolare - prosegue Grevio - i magistrati civili tendono a fare affidamento sulle conclusioni dei consulenti tecnici e delle assistenti sociali che spesso assimilano la violenza di genere al conflitto». 

Tra gli inviti prioritari che il Grevio fa all’Italia, nella parte conclusiva del rapporto, ci sono quelli di «garantire l’applicazione delle disposizioni legali sul reato di maltrattamenti in famiglia, tenendo presente lo specifico carattere di genere della violenza domestica perpetrata contro le donne; garantire che le politiche e i provvedimenti affrontino ugualmente la prevenzione, la protezione, le indagini e le sanzioni, conformemente all’obbligo di dovuta diligenza enunciato all’articolo 5 della Convenzione; adottare misure supplementari per garantire che le politiche di lotta contro la violenza nei confronti delle donne siano globali e integrate, e siano attuate e monitorate mediante un coordinamento efficace tra le autorità nazionali, regionali e locali; prevedere risorse finanziarie e umane adeguate per le misure e le politiche»
 

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