Neomelodici vietati in cella al killer di Pozzuoli, la Cassazione: «Nelle canzoni messaggi violenti»

Antonio Luongo, al 41bis nel carcere di Opera, aveva chiesto di poter ascoltare i suoi cd preferiti

Antonio Luongo, detenuto nel carcere di Opera
Antonio Luongo, detenuto nel carcere di Opera
di Gennaro Del Giudice
Lunedì 6 Marzo 2023, 23:02 - Ultimo agg. 7 Marzo, 20:13
3 Minuti di Lettura

Il killer non potrà ascoltare musica neomelodica nella sua cella del carcere di Opera, dove si trova in regime di 41 bis, in quanto è un genere che «racconta di contesti malavitosi e di contrapposizione anche aperta ai poteri dello Stato». È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che ha respinto la richiesta del detenuto Antonio Luongo, 44 anni, detto «Tonino ‘o pazz», braccio armato del clan Longobardi di Pozzuoli che l’anno scorso, attraverso il proprio avvocato, aveva fatto richiesta di poter ricevere nella sua cella i cd dei suoi cantanti neomelodici preferiti.

Luongo è in carcere dal 2009 ed è accusato di essere l’autore del duplice omicidio di Michele Iacuaniello e Gennaro Di Bonito, ammazzati nel 2008 nel quartiere di Monterusciello, e dell’agguato mortale ai danni di Gennaro Perillo detto «Carrichiello», ucciso in quello stesso anno nel Rione Toiano durante la faida tra i clan di Gennaro Longobardi e Gaetano Beneduce.

In un primo momento il killer aveva ottenuto l’ok da parte del magistrato di sorveglianza che gli aveva concesso l’acquisto dei cd, decisione a cui però si era opposto da subito il Dap, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che attraverso un ricorso al Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva ottenuto la bocciatura dell’autorizzazione. Poi è arrivato il ricorso dell’avvocato di Luongo, che a sua volta ha denunciato la violazione delle norme che regolamentano la detenzione in regime di carcere duro. Infine la sentenza della Cassazione che ha messo la parola fine alla diatriba. Secondo i giudici «i testi di alcuni brani musicali del genere neomelodico veicolano messaggi di violenza ed esaltano l’adesione a stili di vita criminali sicché il loro ascolto si presenta del tutto incompatibile con il trattamento penitenziario che, tendendo alla risocializzazione del condannato, promuove valori e modelli di comportamento diametralmente diversi».

Nelle motivazioni della sentenza inoltre si rimarca come nel ricorso presentato dall’avvocato di Luongo «non si prospetta nemmeno che i cd di musica neomelodica di interesse del detenuto siano estranei a quelli contenenti i citati messaggi negativi». Il detenuto, quindi, sarebbe affascinato da una «corrente» del genere musicale neomelodico, nato dalla musica tradizionale napoletana, che nel corso degli anni ha dato vita a testi che inneggiano ai clan della camorra, ai boss, insultano i pentiti sbeffeggiando spesso anche le forze dell’ordine e le istituzioni. Ed è proprio su questa tipologia di musica da ascoltare in cella che è arrivato il secco no da parte della Suprema Corte per la quale «resta centrale oltre all’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di provenienza» anche «la compatibilità del soddisfacimento delle esigenze ricreative dei detenuti attraverso l’ascolto dei cd musicali con il trattamento risocializzante», peculiarità che non avrebbero i cd richiesti da Antonio Luongo, riconducibili invece a cantanti che hanno fatto dell’esaltazione della camorra un cavallo di battaglia.

Inoltre per gli ermellini ci sono anche motivi di sicurezza dietro il diniego all’introduzione di lettori cd e supporti digitali all’interno di un carcere per «salvaguardare eventuali esigenze di sicurezza correlate al rischio, non peregrino, che tali strumenti possano essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti» da cui nasce «la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i cd di tipo ammesso e per i relativi supporti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA