Green pass, la Asl Napoli 1 scrive a tutti gli uffici: i controlli scatteranno alla mezzanotte di venerdì 15 ottobre

Green pass, la Asl Napoli 1 scrive a tutti gli uffici: i controlli scatteranno alla mezzanotte di venerdì 15 ottobre
di Ettore Mautone
Mercoledì 13 Ottobre 2021, 21:18
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Certificazione verde Covid nelle aziende: in vista della scadenza di venerdì 15 ottobre la Asl Napoli 1, in quanto datore di lavoro, ha emanato dettagliate linee guida aziendali per il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19

Disposizioni attuative che affidano a tutti i direttori di area sanitaria, di dipartimento, ai responsabili della sorveglianza sanitaria e della vigilanza, compreso l’area del 118, il compito di verificare il possesso del green-pass per l’accesso in tutte le sedi di lavoro, comprese nei perimetri di competenza. Le modalità di attuazione dei controlli possono essere scelte tra quelle previste in relazione alle specifiche esigenze organizzative e operative e dovranno avere inizio inderogabilmente alla mezzanotte di venerdì 15 ottobre. 

Dovranno interessare tutti i lavoratori che svolgono a qualunque titolo la propria attività presso le sedi e uffici dell’azienda anche sulla base di contratti esterni, compresi i lavoratori autonomi e il personale in formazione e di volontariato. Sarà allestito, allo scopo, un apposito registro delle verifiche effettuate, già predisposto dagli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria locale nel rispetto delle rigide e complesse norme sulla privacy. 

Giovedì 14 ottobre, presso la sala riunioni della sede della Asl, saranno approfondite in una programmata riunione tutte le misure applicative della norma. Le linee guida della Asl per i controlli sul green pass sono estese in un voluminoso carteggio di ben 27 pagine in molti passaggi un po’ ridondanti e ripetitive ma che chiariscono nei dettagli come applicare la norma, i controlli, comminare le sanzioni per gli inadempimenti secondo precise fattispecie. 

In estrema sintesi al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid) ed è in grado di esibirla.

Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione né sono consentite deroghe. Esenzioni sono invece possibili per chi è impossibilitato a vaccinarsi per specifiche condizioni di salute. Si va anche oltre l’obbligo vaccinale per il personale sanitario in quanto non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. 

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso del green pass ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato. Attenzione l’obbligo ricade non solo sul lavoratore ma è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un utente - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi sanitari erogati dall’Azienda. 

Sono ad esempio soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione. 

In questi casi la rilevazione del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner, badge. 

In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. 

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla. 

In relazione ai servizi sanitari forniti all’utenza, La Asl deve predisporre tutte le misure di contenimento previste così che l’utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa poi comportare rischi di contagio. 
L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. 

Scatterà quindi una sanzione. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento anche di natura previdenziale e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento è obbligatoria. 
 

L’accertamento del possesso della certificazione verde laddove non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere verificato a campione sul 20 per cento del personale presente in servizio. assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

La norma in materia di data protection non consente di raccogliere i dati relativi alle informazioni specifiche su come è stato ottenuto il Green Pass, se per vaccinazione o tampone o guarigione né è consentito raccogliere i dati dell’intestatario ivi compresa la data di scadenza del certificato né, tanto meno è consentito richiedere copia delle certificazioni oggetto della verifica. 
L’obbligo non si applica in caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.  L’obbligo per ora vale dal 15 ottobre al 31 dicembre quando dovrebbe cessare lo stato di emergenza. 

La norma prevede anche la possibilità che il Green Pass venga rilasciato a seguito di esito negativo del tampone e, anche per supplire a situazioni di emergenza e consentire l’accesso al luogo di lavoro. In questo caso la validità è di sole 48 ore o 72 ore (a seconda dell’esecuzione di test rapido o di test molecolare) dall’esecuzione del test ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, dalle strutture pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie. 

Quanto al costo del test del tampone, poiché la legge prevede il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza Green Pass valido, essendo una libera scelta del lavoratore quella di non vaccinarsi (gratuitamente), sarà a suo carico - e non dell’azienda - il pagamento dello stesso. 

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