Il Tar: «Illegittime le ordinanze di chiusura
delle scuole di De Luca a gennaio»

Il Tar: «Illegittime le ordinanze di chiusura delle scuole di De Luca a gennaio»
Giovedì 18 Novembre 2021, 10:30 - Ultimo agg. 10:31
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Erano «illegittime» le ordinanze del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firmate il 16 gennaio 2021 e il 27 febbraio 2021 per la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole della Campania. Questa la pronuncia definitiva del Tar Campania sul ricorso presentato da un gruppo di genitori e dal Codacons Campania. L'ordinanza del 16 gennaio stabiliva la sospensione delle attività didattiche in presenza «delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado», mentre l'ordinanza del 27 febbraio stabiliva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 1° marzo al 14 marzo 2021. Entrambe le ordinanze, «stante la loro natura temporanea e la scadenza del termine in esse fissato», non sono più efficaci, ma la quinta sezione del Tar Campania (presidente estensore Maria Abbruzzese) ha accertato l'eventuale illegittimità ai fini risarcitori.

Secondo i giudici, si legge nella sentenza pubblicata ieri, «la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per fasce di rischio contenuta nella normativa statale». Questa, ricordano i giudici, «aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all'istruzione, nel senso di sacrificare il secondo al primo nei casi di maggior rischio (regioni rosse) e, in via progressivamente più restrittiva, all'aumentare dell'età dei discenti (curando, ove possibile, il mantenimento della didattica in presenza per gli alunni più piccoli)».

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Per derogare alla normativa statale e giustificare «il regime più restrittivo», si legge ancora, sarebbe stata necessaria «una motivazione stringente e rafforzata che avesse dato conto degli elementi di fatto, diversi o sopravvenuti rispetto a quelli considerati dal Governo nazionale, con adeguata ponderazione delle situazione soggettive contrapposte e dunque della compressione dei diritti dei minori nelle more indotta».

La quinta sezione del Tar Campania ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità degli atti impugnati, condannando la Regione Campania al pagamento delle spese a favore dei ricorrenti per complessivi 1.000 euro. 

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