Covid in Campania, la nuova ordinanza di De Luca: feste nei locali, sanzioni fino a 1000 euro e chiusura

Covid in Campania, la nuova ordinanza di De Luca: feste nei locali, sanzioni fino a 1000 euro e chiusura
Domenica 19 Dicembre 2021, 19:56 - Ultimo agg. 20:02
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Sanzioni da 400 a 1.000 euro, chiusura dell'attività e dell'esercizio dai 5 ai 30 giorni. Sono queste le pene previste dalla nuova ordinanza anti-Covid di De Luca in Campania, in vista delle feste natalizie. 

Dopo l'ordinanza dei giorni scorsi che vietava feste in piazza e consumo di cibo e bevande all'aperto, è stato ratificato il nuovo regolamento, l'ordinanza numero 28 del 2021 contenente ulteriori misure di contenimento per prevenire il contagio ai tempi della nuova e preoccupante variante Omicron. Nella fattispecie è fatto assoluto diveto di svolgimento di feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene nel rispetto dei protocolli vigenti nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. 

«All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione - si legge nel quarto comma dell'ordinanza - l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli».

Ecco il pdf completo dell'ordinanza

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