LEGGI ANCHE Comune di Napoli, la resa finale: inserito nel bilancio il debito da 2,7 miliardi
Questo risultato, pur positivo, risente della mancata vendita della rete del gas (la cui alienazione è stimata in circa 34milioni di euro) slittata al 2020 in conseguenza di una Sentenza del Tar Campania. Il risultato positivo permane anche sottraendo per intero il Fondo Anticipazioni Liquidità che, al 31 dicembre 2019, è pari a 995.117.073 euro. Il Rendiconto 2019 è influenzato negativamente dalle seguenti voci non finanziarie che sono rappresentate dalle quote dei fondi accantonati e vincolati che determinano i seguenti disavanzi: 1. la massa degli accantonamenti messi a garanzia di entrate differite nel tempo, secondo le regole della “contabilità armonizzata” entrate in vigore nel 2015, che sono pari a 2.817.489.634; 2. le somme vincolate, perché destinate esclusivamente a determinate finalità (es.: i trasferimenti ricevuti per i lavori della metropolitana; ecc..), pari a 561.127.618 euro. Il risultato 2019, per la parte relative alle quote accantonate e vincolate risente delle decisioni della Corte Costituzionale, della sentenza 4/2020, che ha considerato incostituzionale una precedente norma di legge, relativa alla modalità di contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità riconosciuto con il Decreto Legge 35/2013 e Decreto Legge 66/2014 Il rendiconto 2019 è stato reso coerente con quanto previsto dalla citata sentenza andando a rideterminare i diversi disavanzi dal 2015 con la considerazione del Fondo citato.
Il 2019 è stato l'anno delle assunzioni di 337 vincitori del concorso Ripam e di 200 stabilizzazioni di LSU, del forte potenziamento della dotazione organica dell'Area riscossione ed entrate a partire dal mese di agosto, della sottoscrizione di un contratto quinquennale con Napoli Servizi, della conferma – in assenza della gara regionale per il trasporto locale – del contributo pari a 54milioni di euro per Anm.
Vi è da evidenziare che il permanere del taglio nei trasferimenti dello Stato, il cambiamento delle regole in corsa, vedi introduzione armonizzazione contabile a cui non ha fatto seguito una rivisitazione della disciplina degli enti in predissesto, rappresentano degli ostacoli oggettivi che ogni anno rallentano il rientro dal disavanzo. Da ultimo una precisazione che aiuta a leggere i dati: i rendiconti ante 2015 e post 2015 non sono in alcun modo confrontabili. Ciò perché, come scrive la Corte dei Conti, l'entrata in vigore della “contabilità armonizzata”, per tutti gli Enti Locali, ha cambiato, radicalmente, le regole di predisposizione dei bilanci, con l'introduzione del Fondo Crediti Dubbia.