Ricorso di Novelli contro Falcone,
il Tar annulla la nomina dell'aggiunto

Ricorso di Novelli contro Falcone, il Tar annulla la nomina dell'aggiunto
Lunedì 28 Gennaio 2019, 12:42 - Ultimo agg. 19:54
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È stata annullata la nomina di Raffaello Falcone a Procuratore aggiunto del Tribunale di Napoli. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Giancarlo Novelli, altro candidato all'importante incarico semidirettivo. Il 31 gennaio dello scorso anno il Plenum del Csm, all'esito della comparazione tra diversi aspiranti, deliberò di conferire a Falcone l'incarico di Procuratore aggiunto di Napoli, preferendolo a Novelli che poi impugnò la delibera di conferimento al Tar del Lazio.

In sostanza, Novelli ha lamentato violazione di legge ed eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione «per non avere l'organo di autogoverno considerato e valutato - ne dà conto il Tar in sentenza - determinate emergenze della carriera del controinteressato, che risultavano, invece, rilevanti al fine di definirne compiutamente il profilo professionale». I giudici amministrativi nella loro decisione hanno considerato come la natura discrezionale del provvedimento con cui il Csm provvede al conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi, «non esclude la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità».

In particolare «è indiscutibile il dato per cui il giudizio complessivo non può prescindere dalla oggettiva significatività e rilevanza dei dati sui quali la valutazione si basa, né da un'analisi, comunque completa, dei dati curriculari dei concorrenti, diversamente traducendosi il necessario tratto di sinteticità in una sostanziale omissione argomentativa. La sintesi, infatti, deve essere tale da consentire comunque di apprezzare l'avvenuta valutazione delle più importanti risultanze istruttorie, specie nei casi in cui i curricula dei contendenti in comparazione non appaiano apprezzabilmente diversi, così che, pur nella brevità delle argomentazioni, sia consentito all'interprete cogliere le reali ragioni dell'operato giudizio di prevalenza».

L'effetto è che «proprio la particolare enfasi conferita dalla delibera gravata alle peculiari doti di auto ed eterorganizzazione e dell'elevata produttività, imponevano un'analisi assolutamente completa dei dati concernenti il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti e del rispetto di altri doveri comportamentali aventi fonte nella normativa secondaria del medesimo Consiglio superiore»; ne deriva «la sussistenza di un vizio procedimentale, sintomatico di un cattivo uso del potere discrezionale, che in alcun modo incide sul merito del giudizio di prevalenza posto alla base della delibera di attribuzione, la cognizione del quale è sottratta al giudice amministrativo». 
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