«Basta nuove spese», e il sindaco
delle fritture resta senza stipendio

«Basta nuove spese», e il sindaco delle fritture resta senza stipendio
di Carlo Porcaro
Mercoledì 11 Luglio 2018, 08:23 - Ultimo agg. 10:12
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Non c'è pace per la segreteria politica del governatore Vincenzo De Luca. La Corte dei Conti ha infatti vietato di pagare lo stipendio a Franco Alfieri, tornato al suo posto dopo la mancata elezione alla Camera dei Deputati il 4 marzo. Per la magistratura contabile non è possibile sostenere nuove spese senza aver approvato i rendiconti del 2015 e del 2016. L'ex sindaco di Agropoli insomma può stare a Palazzo Santa Lucia in forma gratuita - come già fatto da settembre 2017 a marzo 2018 e da aprile 2018 ad oggi - anche se restano i dubbi giuridici su eventuali costi che derivano comunque dalla sua nomina. È stato lo stesso governatore a chiedere un parere ai magistrati contabili sulla possibilità di (ri)nominare collaboratori di staff.

La decisione della sezione di controllo è arrivata lo scorso 15 giugno dopo la richiesta ricevuta dalla giunta campana il 25 maggio. Alfieri non è stato citato personalmente dai magistrati ma neanche Palazzo Santa Lucia lo ha fatto pur avendo la finalità di risolvere questo caso specifico. Dal 24 giugno 2016 le nomine di staff non si potevano effettuare per la mancata approvazione dei bilanci che dessero contezza della tenuta finanziaria dell'ente. Eppure il 28 marzo 2018 il presidente della giunta, per recuperare il suo fedelissimo rimasto fuori dal Parlamento per il flop del Partito Democratico con cui era candidato, lo ha rinominato capo della sua segreteria ricoperta per il periodo di campagna elettorale da Bruno Cesario tornato adesso a responsabile della sede romana della Regione.
 
Dopo la denuncia del capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro un anno fa, provvide - tramite un decreto ad hoc - a revocare lo stipendio ad Alfieri divenuto famoso alle cronache nazionali per la vicenda delle fritture narrata dallo stesso governatore durante una riunione per il Si al referendum costituzionale. Una marcia indietro repentina, rispetto alla scelta effettuata per sostituire Buonaiuto che a sua volta aveva preso il posto dell'indagato Mastursi, volta ad evitare un danno erariale. Per analogia, il caso di Alfieri può essere ora applicato anche a Gualfardo Montanari neoresponsabile della comunicazione multimediale: lavora senza stipendio fino ad approvazione dei vecchi consuntivi. Da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che «pensavamo di poter compensare le voci in questione con alcune spese già ridotte rispetto al passato: in autunno dovrebbero essere approvati i bilanci».

«Si tratta di un incarico palesemente illegittimo che va revocato. L'articolo 9 del D.L. n. 113/2016, norma che De Luca conosce bene perché non ha esitato a utilizzarla per rimuovere qualche dirigente (Russo, ndr) spiegò all'epoca Cesaro -, stabilisce che, in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, gli Enti non possono assumere nessuno a nessun titolo, con qualsivoglia contratto, fino a quando non abbiano adempiuto».

Perché uno staffista non può intascare un euro? La ratio del divieto di assunzione di personale si legge nel dispositivo- «va correlato alla mancata adozione da parte delle autonomie territoriali di un corretto ciclo di bilancio che si manifesta sia mediante la tempestiva approvazione dei principali documenti di bilancio (previsionale e rendiconto) sia mediante la trasmissione dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e di quelli relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti». La spesa derivante dal conferimento di un incarico presso un ufficio di diretta collaborazione del Presidente, successivamente all'entrata in vigore della legge in esame, anche se in sostituzione di soggetto già incaricato di un ufficio in staff («senza mutazione delle prestazioni dedotte nell'oggetto dell'incarico stesso e comunque del suo oggetto») in epoca antecedente all'entrata in vigore del divieto («per il tempo di residua efficacia del termine originariamente previsto, e solo e negli esclusivi limiti delle risorse di bilancio già stanziate») costituisce un onere economico. Quindi, anche se si trattava di rinnovo, per Alfieri non si può sostenere alcuna spesa. Per il momento.
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