Perché prevale la norma ​del governatore

di Arcangelo Monaciliuni
Domenica 31 Maggio 2020, 00:00
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Nella serata di venerdì scorso il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha emanato l’ordinanza n. 248.

Tramite tale ordinanza, fra le altre misure, posticipa alle 2,30 del giorno successivo (dalla domenica al mercoledì) ed alle 3,30 del giorno successivo (dal giovedì al sabato) l’orario di chiusura dei «baretti» e consente la vendita libera di alcoolici fino alle 24. Il provvedimento sindacale reca nella parte motiva più e più pagine di «Premesso, Preso atto, Considerato, Valutato, Dato atto, Ritenuto» per poi passare a disporre le misure innanzi indicate, non senza prevedere per i trasgressori l’applicazione della sanzione pecuniaria ed affidare al Servizio di Polizia locale l’incarico «di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza», la cui entrata in vigore è stata fissata (differita) al primo giugno 2020.

Nelle sua pur ampia motivazione l’atto sindacale non contiene tuttavia alcun espresso riferimento all’ordinanza emanata sub n. 53, nella mattinata di venerdì, dal Presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca e recante una diversa e più restrittiva regolamentazione della «movida», stoppata all’una e con divieto di vendita degli alcoolici già dalle 22. Anzi, di più, la Regione Campania non vi viene mai citata per soffermarsi il provvedimento solo sui rapporti fra Governo centrale e Comune ed assumere che, nella fase attuale, «non trova più fondamento la compressione dei poteri di ordinanza del Sindaco che è il livello istituzionale più vicino alla collettività locale» e che, in sintesi, deve considerarsi riespanso il potere sindacale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 del testo unico degli enti locali, nel cui esercizio il Sindaco di Napoli assume che «le limitazioni degli orari di chiusura anticipata dei locali non producono alcun decongestionamento degli spazi pubblici, finendo spesso per sortire l’effetto contrario».

Bene, anzi male. Ed invero, questo ennesimo scontro fra istituzioni, non limitato alla Campania, ma che in Campania appare trovare il suo terreno più fertile, non reca benefici a nessuno e, ove mai se ne sentisse la necessità, disorienta, per usare un eufemismo, gli inermi operatori ed i cittadini tutti posti di fronte a quaestiones di non «pronta soluzione», per utilizzare un linguaggio curiale. E, ancora una volta, pone in obiettive difficoltà i tutori dell’ordine pubblico, chiamati a far rispettare disposizioni in aperto contrasto fra loro.

Ad una disamina a colpo di ascia, il filo conduttore del discorso giuridico del Sindaco di Napoli appare poco convincente nella misura in cui non si fa carico del dato che, fin tanto che perdura lo stato di emergenza nazionale, dichiarato ex lege, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, la gestione dell’emergenza resta affidata all’esclusiva potestà statale, come da giurisprudenza e dottrina che, dopo iniziali oscillazioni, può in tali sensi dirsi consolidata. Il che a dire che, in era coronavirus, a dettare legge è solo lo Stato e che solo lo Stato centrale può assegnare competenze e funzioni a Regioni ed Enti locali. E dunque, i poteri attribuiti a Regione e Comuni da «ogni disposizione di legge previgente» non possono rivivere senza un esplicito dictum del legislatore: per espresso, ovvero all’esaurirsi dello stato di emergenza. E, nelle more, l’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in l. 22 maggio 2020, n. 35, faculta le sole Regioni ad «introdurre misure ulteriormente restrittive…», espressamente precludendo ai Sindaci di «adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali…», locuzione quest’ultima, «e regionali», inserita in sede di conversione.

Ma, ciò detto, l’aspetto più preoccupante di queste querelle ò quello legato alla mancanza di leale collaborazione fra istituzioni. Nel caso di specie, non ho elementi, né voglia, per/di additare colpe e colpevoli. La mancanza di «armonia» fra Governatore e Sindaco è sotto gli occhi di tutti, anche per quanto afferisce alla gestione del coronavirus e, in particolare, degli orari dei baretti. I provvedimenti amministrativi vengono infatti ad inserirsi in una contesa che si dipana attraverso i media ed i social e possono apparire talvolta, come ora, come armi improprie da brandire per marcare territori, forse anche contando su una mediazione atta a farle riporre.

Più in generale vien da riflettere su di un ordinamento amministrativo caratterizzato da un pluralismo istituzionale estremamente accentuato, definito dal Consiglio di Stato ad «alto tasso di dispersione delle funzioni», in cui ogni tentativo del legislatore di normare e rendere scorrevoli i rapporti appare destinato ad infrangersi contro muri. Conferenze dei servizi, Conferenze unificate e quant’altro «inventato» per fluidificare i rapporti in attuazione dei principi recati dall’art. 97 Cost. appaiono solo sovraccaricare i rapporti stessi. Questo disarticolarsi è divenuto davvero intollerabile anche in tempi normali - e da qui la necessaria, improcrastinabile, rivisitazione del Titolo V della Costituzione, ivi compresa una migliore specificazione dei poteri sostitutivi ex art. 120, in tesi azionabili anche nella vicenda che ne occupa - sicchè non vi sono parole sufficienti per stigmatizzarne il perdurare in regime emergenziale. 

O tempora, o mores, verrebbe da esclamare. Quanto alle vie giudiziarie percorribili, habent sua sidera lites e non è il caso di vaticinare.
 
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