Ordine degli avvocati, per i giudici del Tar ricorso contro il commissariamento inammissibile

Ordine degli avvocati, per i giudici del Tar ricorso contro il commissariamento inammissibile
Sabato 13 Marzo 2021, 05:01
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LA DECISIONE
Il ricorso presentato contro il decreto del Ministro della Giustizia del 22 dicembre scorso sullo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina e la contestuale nomina di Giacomo Mignano quale commissario straordinario è stato dichiarato palesemente inammissibile.
Lo ha stabilito il Tar di Latina con una sentenza sulla richiesta di giudizio cautelare presentata dagli avvocati Aurelio Cannatelli, Denise Degni, Umberto Giffenni, Maria Clementina Luccone e Federica Pecorilli, i quali attraverso il loro legale Giovanni D'Erme, hanno chiesto di sospendere l'efficacia degli atti impugnati ed all'esito di fissare udienza di discussione del merito del ricorso quanto più possibile ravvicinata sollecitando un provvedimento in tempi rapidi per impedire di indire nuove elezioni per il rinnovo dell'organismo forense entro il termine fissato del 19 aprile prossimo. A rendere inammissibile per i giudici amministrativi il ricorso l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio al Consiglio nazionale forense cioè all'amministrazione che ha formulato la proposta di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al commissario straordinario Giacomo Mignano, che è stato nominato nella stessa proposta del Cnf, nonché ai consiglieri Chiara de Simone e Stefania Caporilli, le cui dimissioni dal mandato elettivo sono assunte come invalide dai ricorrenti. Il Cnf non è stato evocato in giudizio scrivono - come invece avvenuto nel ricorso del 2020, proposto avverso un analogo decreto ministeriale di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina e definito da questa sezione staccata con sentenza 9 novembre 2020 con la quale, peraltro, detto organo pubblico è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio. Non è stata neppure gravata la proposta di provvedimento da parte del Cnf, contenente la nomina del commissario straordinario si legge ancora nella sentenza - commissario, che ha per legge la gestione ad interim del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, non solo perché è il legale rappresentante pro tempore dell'ente pubblico a base associativa nei cui confronti si producono gli effetti sostanziali del provvedimento gravato e, quindi, della presente sentenza, ma anche perché l'impugnativa all'esame incide sul suo diritto all'ufficio. Ricorso inammissibile dunque anche se non è escluso che i cinque avvocati ricorrenti decidano di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato. Una ipotesi che stanno valutando.
E. Gan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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