Ddl Zan, prove di dialogo tra Lega e Pd, tra la senatrice Valente e Centemero

Ddl Zan, prove di dialogo tra Lega e Pd, tra la senatrice Valente e Centemero
Ddl Zan, prove di dialogo tra Lega e Pd, tra la senatrice Valente e Centemero
di Franca Giansoldati
Venerdì 23 Aprile 2021, 17:18 - Ultimo agg. 19 Febbraio, 01:40
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Timidi ma continui, i segnali positivi si moltiplicano, le voci moderate avanzano, sia nel Pd che nella Lega, affinché contro l'omofobia emerga un testo capace di superare le ambiguità e arrivare ad un consenso maggiore, evitando il muro contro muro di tipo ideologico. Sul quotidiano Avvenire – il giornale dei vescovi – la senatrice del Pd Valeria Valente - tra le voci dell’area progressista che sostengono la necessità di un confronto sul testo del ddl Zan – si è fatta interprete di una visione prospettica. Tanto per cominciare le donne forse non andrebbero inserite tra le minoranze o i gruppi sociali da tutelare visto che sono la metà della popolazione italiana. Detto questo chiarisce anche che l'Italia si deve però dotare di una legge contro l'omofobia e, di conseguenza, lavora al dialogo per approvare il ddl Zan con previe modifiche.

«Un disegno legge che si può migliorare»

«Io avrei preferito che si introducessero le aggravanti generiche per tutti i reati commessi sulla base dell’orientamento sessuale delle persone nella prima parte del Codice. Ma rispetto il percorso compiuto alla Camera e penso che in Senato abbiamo l’opportunità di migliorare il testo di legge» ha spiegato ad Avvenire. Sulla parte opposta, all'interno della Lega, invece, avanza una parte moderata che sembra limitare le posizioni intrasigenti e ultrà del senatore Pillon, quella del deputato Giulio Centemero secondo il quale si dovrebbe agire in modo sistematico sulle scuole e sulla educazione. «A mio giudizio non si può pensare di risolvere quella che teoricamente dovrebbe essere un’emergenza sociale – dico questo perché i dati del rapporto Oscad citato nella relazione introduttiva del provvedimento non sembrano facilmente interpretabili in questa direzione – con il codice penale e ancor meno con le aggravanti di tipo penale rispetto ad alcune categorie da tutelare» spiega il parlamentare d’accordo però su «iniziative di ordine sociale e culturale, in più contesti, che in linea con quanto proposto dalla direttiva europea citata dalla proposta di legge Zan, possano sensibilizzare ed educare alla diversità, al rispetto dell’altro chiunque esso sia, in un mondo caratterizzato ontologicamente dalla diversità. Non si tratta - dice - di continuare a individuare categorie e sottoinsiemi da tutelare normativamente ma di educare la società e i suoi individui ai principi della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo».

I reati di opinione

Quanto al rischio di reati di opinione, parzialmente eliminato dall nuova formulazione avanzata dalla Commissione, Centemero riflette che non si è eliminato il rischio ma si è demandato «il compito di stabilire, caso per caso, il confine tra una condotta legittima di espressione del pensiero e ciò che potrebbe essere definito come punibile penalmente perché di carattere discriminatorio.

A mio giudizio questo aspetto rimane comunque ambiguo». Valente sembra però non cogliere questa parte, a suo dire il testo non è affatto liberticida. «Il nostro ordinamento ha tanti bilanciamenti che tutelano la libertà di espressione». Entrambi però sono concordi nel ritenere che nelle scuole ci si debba concentrare «sull’educazione al rispetto e al riconoscimento di tutte le diversità. Per me sarebbe sufficiente questo».

Il Ddl Zan

Approvato alla Camera il 4 novembre 2020 con 265 sì e 193 no, il disegno di legge firmato dal deputato Pd Alessandro Zan è formato da 10 articoli: «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità». L’obiettivo è di aggiungere queste cinque specificazioni alle quattro oggi previste dall’art. 604-bis del Codice penale, che punisce gli «atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Il ddl include all’articolo 1 una distinzione tra sesso («biologico e anagrafico»), genere («qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso»), orientamento sessuale («attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi») e identità di genere («anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione») del tutto inedita per il nostro ordinamento.

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