Fine vita, saltano i primi paletti: ecco il primo testo di legge firmato da dem e M5S

Fine vita, saltano i primi paletti: ecco il primo testo di legge firmato da dem e M5S
di Emilio Pucci
Domenica 13 Ottobre 2019, 10:13 - Ultimo agg. 14:36
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Sul fine vita arriva la prima proposta rosso-gialla dalla nascita del nuovo governo. Ed è anche la prima proposta dopo la decisione della Corte costituzionale di ritenere «non punibile» chi «agevola l'esecuzione del proposito di suicidio di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile». Tra una decina di giorni arriveranno le motivazioni della Consulta, ma intanto a palazzo Madama gli esponenti della maggioranza che sul tema hanno una posizione unitaria si sono coalizzati. Regista dell'operazione la dem Cirinnà. I vertici della Camera e del Senato non hanno deciso se ripartire dal testo già incardinato nelle commissioni di Montecitorio e allora nell'impasse generale, che ha contraddistinto il Parlamento incapace nei mesi scorsi di legiferare sulla materia, la senatrice del Pd ha redatto un testo che ricalca la sentenza del 25 settembre scorso. La proposta porta anche la firma del renziano Nencini, del pentastellato Mantero, della De Petris per LeU, della ex M5s Nugnes e di altri senatori del Pd come Rampi e Cerno.
Un malato terminale, capace di intendere e di volere, può chiedere l'aiuto medico a morire quando è in stato di irreversibilità. Si sancisce che l'aiuto al suicidio - contemplato dall'articolo 580 del codice penale che prevede pene tra i 5 e i 12 anni di carcere - può quindi non essere punibile a «determinate condizioni». E allo stesso tempo si introduce «la possibilità di formulare obiezione di coscienza da parte del medico e del personale sanitario» garantendo in ogni caso la terapia del dolore e la somministrazione delle cure palliative.

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LE POSIZIONI
«Su questa materia ovviamente si dovrà mediare ma non si possono fare trattative sul principio. Del resto osserva la Cirinnà il 70% degli italiani la pensa come la Corte costituzionale». La dignità di morire, dunque. «Il legislatore si sottolinea nel testo - non è chiamato a dare la morte, né a rinunciare all'obbligo di prendersi cura di ogni persona malata. Piuttosto è chiamato a confrontarsi, con umiltà, con le forme che può assumere nella concretezza delle situazioni di vita la dignità personale, riconoscendola con rispetto». In quest'ottica questa la premessa «mettendo al centro la persona del malato e la sua libertà di scelta, il presente disegno di legge non fa altro che disciplinare con le opportune garanzie la possibilità di consentire a chi già sta morendo di poterlo fare in modo corrispondente alla propria visione della dignità del morire».
Nell'articolo 1 della Pdl si modifica il primo comma dell'articolo 580 del codice penale, differenziando le pene comminate per le due diverse fattispecie di istigazione e aiuto al suicidio. «Nel caso di paziente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, è consentita questa poi l'aggiunta all'articolo 2 della legge 22 dicembre 2017 - su richiesta del paziente» la somministrazione di farmaci idonei «a provocarne rapidamente e senza dolore la morte». Si include «nella disciplina dell'aiuto medico a morire anche quei pazienti che, sebbene non tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale (come ad esempio la ventilazione artificiale), siano comunque affetti da patologie gravi e irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili».
La somministrazione dei trattamenti è consentita «anche presso il domicilio del paziente, unicamente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, da parte di personale medico e sanitario che non abbia formulato al riguardo obiezione di coscienza». Nella proposta di legge si punta ad introdurre anche il principio della retroattività. La causa di non punibilità non si limita al solo delitto di cui all'articolo 580 del codice penale, ma «include anche i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 579 (omicidio del consenziente) e 593 (omissione di soccorso) ed è formulata in modo tale da valere anche per il passato». Insomma non è punibile per i delitti chi «anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia direttamente o indirettamente cagionato, su sua richiesta, la morte di una persona nelle condizioni» di irreversibilità.
Ovviamente la partita in Parlamento è soltanto all'inizio e i firmatari della legge dovranno vedersela con il fronte cattolico, trasversale ai partiti, e pronto a dare battaglia.
 

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