Multe di 100 euro agli over 50 No vax? Ancora non sono scattate Chi ne è esentato

Multe di 100 euro agli over 50 No vax? Ancora non sono scattate Chi ne è esentato
di Mario Landi
Venerdì 18 Febbraio 2022, 10:57
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Multe di 100 euro agli over 50 No vax? Non pervenute. Prima o poi arriveranno, ma chissà quando: con ogni probabilità se ne parlerà in autunno quando lo scenario di regole su obblighi e Green pass sarà quasi sicuramente cambiato.

I giorni passano dopo la scadenza del 15 febbraio, ma delle sanzioni di 100 euro una tantum non vi sono tracce. A differenza della sospensione dal lavoro, con relativa perdita dello stipendio, che riguarda almeno 500mila over 50 che non hanno accettato di vaccinarsi, il deterrente della multa resta sospeso nel limbo delle norme non facilmente applicabili. Si sale invece a quota 1,5 milioni di "multabili"  se si aggiungono anche gli over 50 che non lavorano.

Perché le multe non arrivano? 

Perché manca ancora l'indispensabile incrocio dei dati tra Asl, ministero della Salute e Agenzia delle Entrate.

E' quest'ultima che fa scattare la multa da 100 euro, ma senza l'elenco dei destinatari al momento è ferma. La situazione è ancora più complessa perché nel meccanismo intervengono sia il Garante della Privacy sia la Sogei (Società Generale d'Informatica spa), controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve materialmente incrociare i dati delle tessere sanitarie dei cittadini e quelli delle vaccinazioni. E non c'è stato ancora il tempo di accordarsi sul trattamento di questi dati, quindi, al momento, non c'è ancora l'elenco degli over 50 da multare. I giorni passano, in altre parole, con la data del 15 giugno cerchiata sul calendario per indicare l'attuale scadenza dell'obbligo vaccinale alla base delle senzioni.

Confusione Green pass

L'incrocio dei dati resta uno scoglio non facilmente superabile anche se si resta solo nel "recinto" del Green pass, super o non super, e dell'Azienda sanitaria locale. Capita, ad esempio,  che chi abbia già completato il ciclo delle tre dosi e che quindi abbia ricevuto il Super Green pass si veda recapitare nel fascicolo sanitario elettronico anche un inutile Green pass "semplice", perché nel frattempo ha effettuato un tampone molecolare magari in ospedale su consiglio del medico di base. Il medico voleva capire se il suo paziente fosse affetto da bronchite oppure se fosse stato contagiato dal Covid. Il test è risultato negativo e il paziente ha già il Super Green pass, ma intanto scatta l'invio del Green pass "semplice" che affolla il fascicolo sanitario elettronico. E che ai controlli risulta "rosso" (non valido) perché è valido solo due giorni; nelle app è però il pass più in alto nell'elenco e può capitare di mostrare quello con il cellulare quando ci si sottopone ai controlli.

I ricorsi

Tornando alla multa di 100 euro, la strada resterà in salita anche quando la sanzione sarà stata inviata. In realtà scatterà un avvertimento che lascia 10 giorni per comunicare se nel frattempo si è completato il ciclo delle vaccinazioni o se si è in possesso di un'esenzione o se si è guariti dopo essere stati contagiati. Poi tocca all'Asl verificare queste circostanze. 

Nel caso non ci siano giustificazioni, ci saranno 180 giorni per notificare la multa effettiva. Ma poi il cittadino potrà comunque fare ricorso. E insomma certo che la multa da 100 euro arriverà agli over 50 non vaccinati fra il 1° febbraio e il 15 giugno, ma chissà quando.     

Ricapitolando

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La sanzione di 100 euro (applicabile una sola volta) riguarda gli ultra cinquantenni che, alla data del 1° febbraio e fino al 15 giugno, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non lo abbiano completato o che non abbiano fatto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi» (vale a dire il “booster” o terza dose).

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IL GIUDICE DI PACE

I destinatari della multa hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione dell'avviso di sanzione per comunicare alla Asl «l’eventuale esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità». ln caso di opposizione alla sanzione, la competenza è del Giudice di pace, mentre all’Avvocatura dello Stato spetta il patrocinio dell’Agenzia delle entrate.

 

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