La separazione, spiega la Corte, è solo una «sospensione dei doveri di natura personale», fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre «gli aspetti di natura patrimoniale permangono».
E' però «innegabile che il vincolo matrimoniale venga meno allorquando sia resa efficace nello Stato italiano, attraverso il procedimento di delibazione, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario», per «vizi originari» nell'unione tra i due coniugi. Questo comporta che non possano resistere «le statuizioni economiche». La questione è differente in caso di divorzio, e non di separazione. La Suprema Corte, infatti, aveva già stabilito «la permanenza dei provvedimenti economici accessori al divorzio anche in presenza della riconosciuta nullità del matrimonio». Questo sul presupposto che, nel decidere per l'assegno di divorzio, i giudici hanno già valutato l'esistenza di giustificati motivi, come la presenza di figli o l'assenza di mezzi adeguati di sostentamento della persona economicamente più debole. Si tratta di una forma di «solidarietà post coniugale», che non può essere fatta valere, invece, per l'assegno di separazione.