Conte firma il dpcm, nelle zone rosse stop a spostamenti (anche interni) e negozi chiusi. Coprifuoco nazionale dalle 22

Dpcm, la bozza: nelle zone rosse stop a spostamenti (anche interni) e negozi chiusi. Coprifuoco alle 22
Dpcm, la bozza: nelle zone rosse stop a spostamenti (anche interni) e negozi chiusi. Coprifuoco alle 22
di Rosario Dimito
Martedì 3 Novembre 2020, 18:21 - Ultimo agg. 4 Novembre, 12:43
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La montagna ha partorito il topolino, o quasi. Al termine di un lungo e feroce braccio di ferro governo-regioni, ecco il nuovo Dpcm firmato a mezzanotte dal premier Conte: previsto in tutta Italia un lockdown light o annacquato. L'Italia, però è divisa in tre aree a seconda della gravità dei contagi e in funzione di essa sono previste misure ulteriormente restrittive affidando al ministro della Salute, Roberto Speranza, la responsabilità di stabilire “ulteriori misure di contenimento del contagio” nelle aree dove il contagio è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base di un documento condiviso con la Conferenza delle Regioni.  In generale non ci sono obblighi come a marzo, di restare tutti a casa al di là della residenza, ma «in ogni caso è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

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E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti nelle zone rosse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti, mediante autocertificazione, gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

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Divieti in strade e piazze


Il decreto ha validità fino al 3 dicembre e ogni settimana Speranza farà una verifica sull'andamento delle restrizioni.

Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, «può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private». Sono consentite le manifestazioni riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

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Il tema dei negozi chiusi

Stop anche alle attività dei negozi e mercati nelle regioni, province e comuni a massimo rischio. Lo prevede la bozza del Dpcm all'articolo 1 ter. «Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari». Il provvedimento ferma anche i mercati, tutte le attività di bar e ristorazione (salvo la consegna a domicilio l'asporto consentito fino alle 22) e le attività sportive. Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione l’erogazione delle prestazioni  rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Così come mostre e musei. Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (elementari) e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.

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Distanza all'interno dei negozi

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 
Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie resteranno aperti dalle 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. 

Non in tutta Italia le misure saranno uguali

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e con livello di rischio alto, per almeno due settimane sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tranne che per lavoro, necessità, salute e scuola in presenza (se consentita). E’ vietato spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, tranne che per necessità come lavoro e motivi di salute. Sono chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie pasticcerie. Ma c’è un livello ulteriore al quale corrispondono misure ancora più severe. E' regolamentato dall’articolo 1 ter del Dpcm e riguarda le aree del Paese “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”. È lo scenario 4 del documento a far scattare le nuove regole di zone rosse. Così sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza). Chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole. Chiusi i mercati di generi non alimentari. Chiusi anche bar e ristoranti. Fondamentale il ruolo del ministro Speranza, che potrà adottare ordinanze d’intesa con il presidente della Regione per prevedere “l’esenzione dell’applicazione di una o più misure” restrittive.

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