Caporalato, con la legge del 2016 si rischia da 1 a 6 anni di prigione

Caporalato, con la legge del 2016 si rischia da 1 a 6 anni di prigione
Martedì 7 Agosto 2018, 18:49
2 Minuti di Lettura
L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, ovvero il caporalato, era stato inserito tra i reati perseguibili penalmente nel Codice penale nel 2011. Puniva l’intermediazione con la reclusione da cinque ad otto anni e con multe da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Nel 2016 una nuova legge ha riscritto il reato semplificandolo e introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro e non solo dell’intermediario, prevede l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la confisca dei beni, in alcuni casi.

Nell’elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori è stato aggiunto il pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali e precisa che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi. La legge, poi, ha aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.

La formulazione del reato stabilisce la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.Il provvedimento prevede l’assegnazione al Fondo antitratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e estende le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA