Elezioni, si vota il 3 e 4 ottobre in 1.154 comuni: la guida completa (e le risposte ai dubbi)

Elezioni, si vota il 3 e 4 ottobre in 1.154 comuni: la guida completa (e le risposte ai dubbi)
Elezioni, si vota il 3 e 4 ottobre in 1.154 comuni: la guida completa (e le risposte ai dubbi)
di Stefania Piras
Giovedì 23 Settembre 2021, 11:49 - Ultimo agg. 24 Settembre, 13:11
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La prossima settimana si vota: appuntamento con le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Ecco numeri e informazioni pratiche. 

Elezioni amministrative - Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre per eleggere il sindaco in 1.154 comuni tra cui ben 17 comuni capoluogo; l'eventuale turno di ballottaggio sarà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Le elezioni amministrative coinvolgono una popolazione di oltre tredici milioni di persone, tra queste 11.772.063 sono elettori attivi. 

Domenica 10 e lunedì 11 ottobre sono chiamati al voto gli elettori per le amministrative nella Regione Autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre.

Elezioni suppletive - Si svolgono in concomitanza con le amministrative, e quindi il 3 e 4 ottobre hanno luogo le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.

A Roma sono chiamati a votare in tutto 203.275 elettori di cui circa 33mila all'estero. A Siena sono 200mila gli elettori. 

Per le suppletive le schede elettorali sono dotate dell' apposito "tagliando antifrode" (ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957);

Elezioni regionali Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgono anche le elezioni regionali in Calabria per il rinnovo della carica del presidente e del consiglio regionale. Sono chiamati al voto 1.893.606 calabresi, di cui 378.583 all'estero. 

Dubbi e risposte del Viminale

Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni prima delle elezioni, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 23 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 4 ottobre.

I residenti all’estero possono votare per corrispondenza?

No. Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Queste persone dovrebbero aver ricevuto le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza all’estero.

Per chi lavora in Italia, in un comune diverso da quello di residenza, è possibile votare in quel comune per le elezioni?

No, non è possibile.

I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono votare qui alle elezioni comunali e circoscrizionali?

Sì.

Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n.94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione.

Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle elezioni comunali?

Sì, possono votare per le elezioni comunali - se sono elettori del comune in cui è ubicata la struttura sanitaria avente il reparto Covid, da cui parte il seggio speciale per la raccolta del voto a domicilio - facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione: a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette. Il loro voto è raccolto in appositi seggi speciali.

Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente. Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

- carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore;

- tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografi

Ho chiesto al mio Comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 3 ottobre prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?

Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE, ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.

I dipendenti di Poste Italiane possono esercitare le funzioni di presidente di seggio elettorale, di scrutatore e di segretario?

No. L’art.23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, stabilisce espressamente che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni. 

I detenuti hanno diritto di voto?

L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?

Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?

No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori. 26. Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua assenza? Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere trasmessa tempestivamente al comune.

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