Non punibilità solo per i reati tributari, stop esplicito all'emissione dei capitali

Non punibilità solo per i reati tributari, stop esplicito all'emissione dei capitali
di Luca Cifoni
Sabato 20 Ottobre 2018, 07:23 - Ultimo agg. 18:27
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Non punibilità circoscritta ad un numero minore di reati, quelli più strettamente tributari, con la sicura esclusione del riciclaggio. E ambito di applicazione limitato all'Italia, senza quindi la possibilità di far emergere attività estere come previsto invece, sia pure in forma indiretta, dalla lettera dell'articolo 9 del decreto fiscale. Sono questi i punti su cui si cerca una mediazione in vista del Consiglio di ministri di oggi: gli aggiustamenti tecnici dovranno seguire all'intesa politica, a sua volta spinta dalla consapevolezza di una situazione potenzialmente dirompente sui mercati finanziari.

GLI ARTICOLI
In queste ore quindi il lavoro si concentra sul comma 9 dell'articolo, quello che elenca i delitti per i quali scatterebbe la non punibilità. Ci sono la dichiarazione infedele e gli omessi versamenti, ma anche gli articoli 648 bis e ter del codice penale, ovvero riciclaggio e autoriciclaggio (l'impiego diretto di denaro proveniente da attività illecite). Questi ultimi due, indigeribili per il Movimento Cinque Stelle, sono sicuramente destinati a cadere.

Per quanto riguarda l'estero, attualmente la sanatoria comprende esplicitamente Ivie e Ivafe, i tributi sugli immobili e sulle attività detenute all'estero, che non sono particolarmente significativi. Indirettamente però il meccanismo della dichiarazione integrativa permette anche emersioni ben più sostanziali, tramite la correzione del quadro RW: quello sul quale le attività detenute all'estero vanno indicate ai fini del monitoraggio. Per come è scritto il decreto, non sarebbero dovute nemmeno le specifiche sanzioni. Su questo punto quindi verrà inserita una specifica indicazione di esclusione.

LE ANNUALITÀ
Infine c'è il tema del tetto posto a 100 mila euro, da intendere però su ciascuna imposta per ciascuna delle annualità sanabili. Qui potrebbe essere inserito qualche ulteriore paletto di precisazione, ma non sarà il disaccordo su questo aspetto a far saltare l'intesa. La perdita di gettito derivante da tutte le modifiche viene ritenuta non particolarmente rilevante; e d'altra parte finora (anche nel Documento programmatico di Bilancio) erano state inserite le entrate attese dalla rottamazione ter e dalle altre definizioni agevolate, ma non quelle della dichiarazione integrativa. Quindi la base (almeno ufficiale) di partenza era già posta a zero.
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