Nuovo codice appalti pubblici, cosa cambia? Dai subappalti alla revisione dei prezzi: più competizione nei servizi

Dai lavori alla digitalizzazione, dal general contractor all'Anac: tutte le novità

Nuovo codice appalti, cosa cambia? Dai subappalti alla revisione dei prezzi: le novità
Nuovo codice appalti, cosa cambia? ​Dai subappalti alla revisione dei prezzi: le novità
Sabato 17 Dicembre 2022, 11:00 - Ultimo agg. 22 Maggio, 09:44
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Il principio del risultato, inteso come interesse pubblico primario che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo. E poi il principio della fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta della Pa e dei suoi dipendenti: arriva la riforma del Codice degli Appalti, che si applicherà dal prossimo aprile, e già dai primi due articoli cambia la filosofia e l'approccio. Ecco alcune delle principali novità. 

Più competizione nei servizi, l'obiettivo è ridurre le tariffe

di Andrea Bassi - Affidare i servizi pubblici locali a proprie società diventerà per i Comuni una eccezione. La regola generale sarà quella della messa a gara. E le nuove norme saranno valide anche per il trasporto pubblico locale (autobus, metropolitane e ferrovie), mentre rimarranno escluse le reti di gas ed energia elettrica. Il consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera. Per i sindaci non sarà facile giustificare il ricorso alle municipalizzate per erogare i servizi. Dovranno predisporre «una motivazione qualificata» per la scelta o la conferma del modello di autoproduzione ai fini di una «efficiente gestione» del servizio, che «dia conto», anche sulla base dei modelli standard predisposti dalle autorità competenti, «dei benefici per la collettività». Insomma, quando si tratterà di affidare la gestione dei bus o quella dei rifiuti, bisognerà tenere conto della «qualità del servizio», della situazione «delle finanze pubbliche», oltre che dei «costi per gli enti locali» e quelli per «gli utenti». Ma soprattutto bisognerà dare conto dei risultati della «precedente gestione». Se la società è stata perennemente in perdita, ha aumentato i costi e ridotto gli investimenti, difficilmente potrà vedersi affidato di nuovo il servizio senza una gara. Tuttavia, però, le società che subentreranno dovranno garantire la «clausola sociale».

Dovranno cioè assicurare «la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione». Un passaggio questo, che è stato rafforzato rispetto alle precedenti versioni del decreto del governo, quando era invece prevista soltanto «un'adeguata tutela».
Non solo. In caso di affidamento alle società in house, il Comune dovrà dire anche quali sono gli effettivi benefici della decisione per la collettività. Viene inoltre ammorbidita, la norma che prevede lo stop alle porte girevoli tra politica ed incarichi nelle società partecipate. Chi ha svolto incarichi politici nell'amministrazione non potrà trasferirsi nel consiglio o nei ruoli di una partecipata se non è passato almeno un anno. Nella precedente versione del provvedimento, questo limite era stato fissato in due anni.
 

Lavori, permessi più rapidi: facilitati i piccoli comuni

di Michele Di Branco - Parola d'ordine: fare presto.

Nelle previsioni del governo, il nuovo codice degli appalti dovrebbe velocizzare l'80% delle pratiche. Tra le novità, un sistema di programmazione per le opere strategiche con il coinvolgimento diretto delle Regioni. Prevista la riduzione dei tempi del procedimento amministrativo con la riduzione da 45 a 30 giorni per i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 60 a 45 giorni per la Conferenza dei Servizi. Le verifiche preventive, in particolare per le opere di interesse archeologico, procederanno in parallelo e non saranno più una di seguito all'altra. Il codice liberalizza di fatto l'appalto integrato e in questo modo i Comuni piccoli e medi potranno avvalersi di uno strumento che consente la redazione dei progetti da parte dell'impresa. In pratica progettazione ed esecuzione dei lavori potranno essere oggetto della stessa gara e quindi affidati allo stesso aggiudicatario.

Come previsto, arriva lo stop alla proroga automatica delle concessioni autostradali, in quanto la gestione tornerà in capo allo Stato per il tempo necessario a selezionare il nuovo concessionario. Vita più semplice per le imprese: dimezzate le garanzie richieste per gli affidamenti: dal 2% all'1% per la cauzione provvisoria richiesta in fase di gara (riferita al valore a base d'asta) e dal 10% al 5% con riferimento alla cauzione definitiva a carico del solo aggiudicatario (riferita al valore del contratto). La revisione dei prezzi per gli appalti in corso in caso di aumento dei materiali partirà da un aumento del 5%, con un dimezzamento rispetto a quanto previsto dall'attuale meccanismo di rilevazione e adeguamento dei prezzi in capo al Mit. Ancora in tema di appalti integrati, il potere del progettista-esecutore che decide le varianti e alza il costo viene ampliato a tutti gli appalti, non solo quelli complessi. Cambia la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei Comuni: alzata da 100 a 500 mila euro. In materia di controllo sui conflitti d'interesse, un articolo del nuovo codice riduce i poteri dell'Anac. Lo stesso fa un'altra norma, relativa alle verifiche sulle Soa, gli organismi che attestano il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti economici e organizzativi per partecipare alle gare.


 

La digitalizzazione

Diventa un vero e proprio «motore» per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l'intero ciclo di vita dell'appalto. Si definisce un «ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale» i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti che tutti i cittadini possono richiedere. 

Procedure sotto la soglia

Si adottano stabilmente le soglie previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto «semplificazioni Covid-19». Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

I subappalti

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso. 

Le concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l'obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce). 

Revisione dei prezzi

È confermato l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell'impresa dell'80 per cento del maggior costo. 

General contractor

Si reintroduce la figura del «general contractor», cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l'operatore economico «è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo». 

Partenariato pubblico-privato

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l'affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali

Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti «settori speciali», in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono «autoconclusive» e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata. 

Esecuzione

Sul versante dell'esecuzione, si prevede la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. 

Governance e poteri dell'Anac

Per fugare la cosiddetta «paura della firma», è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce «colpa grave» la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell'Anac in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall'Autorità, attraverso l'integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l'arbitrato anche alle controversie relative ai «contratti» in cui siano coinvolti tali operatori.

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