Unioni civili, dal 5 giugno in vigore la legge Cirinnà: ecco tutte le novità

Unioni civili, dal 5 giugno in vigore la legge Cirinnà: ecco tutte le novità
Sabato 4 Giugno 2016, 16:10 - Ultimo agg. 5 Giugno, 22:05
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Da domani entra in vigore la legge Cirinnà, approvata dal Psrlamento l'11 maggio scorso, che ha riconosciuto diritti e doveri alle coppie gay, con le unioni civili, e alle coppie di fatto, con le convivenze. I sindaci sono chiamati a celebrare questi nuovi istituti che sono diversamente regolamentati.

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE: si formalizza di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'atto si registra nell'archivio dello stato civile.

COGNOME: le parti, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro.

OBBLIGHI RECIPROCI: assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'è vincolo di fedeltà.

VITA FAMILIARE: le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti decidano una diversa convenzione.

PENSIONE, EREDITÀ E TFR: pensione di reversibilità e Tfr spettano al partner dell'unione. Per la successione: al partner superstite va la «legittima», cioè il 50%, il restante agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano le norme della legge sul divorzio, ma non è obbligatorio il periodo di separazione.

ADOZIONI: esclusa l'adozione legittimante. Nel testo c'è la dicitura «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti». Alcuni tribunali hanno concesso la stepchild adoption.

CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale e possono essere designati a decidere al posto dell'altro in caso di malattia e donazione organi.

CASA: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente ha diritto di continuare a viverci tra i due e i cinque anni. La convivenza è titolo per le graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi «possono» sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, «il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno».
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