Pedofilia nella Chiesa, ora procedure standard: i vescovi denuncino a polizia e magistrati

Pedofilia nella Chiesa, ora procedure standard: i vescovi denuncino a polizia e magistrati
Pedofilia nella Chiesa, ora procedure standard: i vescovi denuncino a polizia e magistrati
di Franca Giansoldati
Giovedì 16 Luglio 2020, 15:13 - Ultimo agg. 16:42
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Città del Vaticano – «Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi». In pratica i vescovi che vengono a conoscenza di abusi su minori sono invitati a denunciare i reati a carabinieri e magistrati: un invito che per i vescovi italiani sembra superare la non obbligatorietà all'azione dovuta ad una anomalia giuridica contenuta nel Concordato. Più di una volta l'episcopato italiano aveva affermato – parlando con i giornalisti – che da parte loro non vi era alcun obbligo alla denuncia, come invece accade in altri paesi.

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Per uniformare le procedure utili a punire i preti pedofili il Vaticano ha diffuso un Vademecum contente le procedure da seguire per istruire processi canonici, fornendo anche un modulo valido per tutte le conferenze episcopali. L'obiettivo è arrivare ad una standardizzazione delle procedure. Viene ricordato che una notizia di abuso appresa in confessione resta sigillata dal sacramento e non è divulgabile. Il confessore però può «convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere». Al vescovo spetta vigilare sui suoi parroci ma senza arrivare a «controlli investigativi»: dovrà però tenersi informato «soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l’ordine».

Nel Vademecum si chiarisce che la tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione. 

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Quanto al concetto di “minore” si intende una persona che non ha compiuto 18 anni. «Il fatto che si parli di “minore” non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di “pedofilia” e atti di “efebofilia”, ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà. La loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto». 

L’obiettivo di questo prontuario è fornire un “manuale di istruzioni” per impostare correttamente le cause di abuso. Dalla notitia criminis alla definitiva conclusione della causa per aiutare passo passo i vescovi che devono procedere all’accertamento della verità nell’ambito dei delitti sopra menzionati. «Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso».

 

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