Basta il demansionamento
per configuare ipotesi di mobbing?

Basta il demansionamento per configuare ipotesi di mobbing?
Lunedì 18 Febbraio 2019, 08:00 - Ultimo agg. 26 Febbraio, 12:03
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Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia  ricorreva contro il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa nonché il Comando Generale Arma Carabinieri, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo la condanna delle intimate Amministrazione al risarcimento danni per mobbing.

In particolare, il ricorrente, in servizio dal 1977, era stato assegnato alla Dia dal primo gennaio 1993. Circa tre anni dopo veniva impiegato presso l’Ufficio Amministrazione della Dia con l’incarico di subconsegnatario e, nel 1998, veniva nominato subconsegnatario Responsabile, ruolo ricoperto fino all’anno 2006. Nel ricorso il brigadiere esponeva, tuttavia, che dal mese di febbraio 2006 al mese di giugno 2007, veniva sottoposto a «persistenti  comportamenti vessatori» da parte del dirigente dell’ufficio sopra menzionato, a suo dire originati da alcune segnalazioni che l’odierna parte ricorrente aveva indirizzato al dirigente in merito al comportamento violativo dei doveri d’ufficio posto in essere da una propria collaboratrice. Sicché, sempre secondo quanto asserito da parte ricorrente, il Responsabile dell’ufficio disponeva il suo trasferimento all’ufficio addestramento, determinando perciò un demansionamento dello stesso, il quale da compiti di concetto sarebbe passato a mansioni puramente operative.

Tale situazione, dunque, si ripercuoteva vigorosamente sulle condizioni fisiche e psichiche del ricorrente, al quale, nel giugno 2007, veniva diagnosticato un «disturbo dell’adattamento di tipo ansioso» e, nel medesimo arco temporale, il ricorrente riportava altre patologie, quali il disturbo dell’adattamento ed al sonno. Tali patologie, secondo il brigadiere, configuravano una fattispecie di mobbing causativa di un danno biologico per lesione dell’integrità psico-fisica accertata in misura del 35% pari ad 71.913 euro; di un danno esistenziale pari ad Euro 25.000, del danno da mancato guadagno a causa della retribuzione inferiore goduta, pari a 44.000 euro; di un danno all’immagine e di un danno da dequalificazione professionale, pari ad Euro 50.000, per un totale complessivo di 190.913 euro, petitum del contenzioso amministrativo oggetto del presente commento.

La Sezione Prima Quater del Tar Lazio, con pubblicata in data 4 febbraio 2019, ha ritenuto infondato il ricorso analizzando dettagliatamente le caratteristiche della fattispecie di mobbing sia in generale che, come nel caso in esame, nel pubblico impiego.

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, hanno precisato i Consiglieri di Via Flaminia, «…l’indirizzo uniforme della giurisprudenza amministrativa richiede che debbano ricorrere: una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico – fisica e/o nella propria dignità; l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi».

Ne consegue, quindi, che il fenomeno del mobbing «…per assumere giuridica rilevanza implica l’esistenza di plurimi elementi, la cui prova competete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l’emergere di un intento di persecuzione, che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima».

Il Tar Lazio, inoltre, ha circoscritto le peculiarità che invece perimetrano il mobbing nel pubblico impiego, uniformandosi ad un autorevole orientamento adottato dal Supremo Organo della Giustizia Amministrativa con le sentenze nn. 2412/2015 e 1945/2015, per mezzo delle quali è stato stabilito che: «la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini dell’enucleazione del mobbing; conseguentemente un singolo atto illegittimo o anche più atti legittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore non sono, di per sé soli, sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante».

Facendo dunque applicazione dei principi di cui alle menzionate decisioni, i Giudici amministrativi aditi hanno ritenuto che il comportamento dell’ente datoriale, il quale mutava l’incarico del ricorrente, non può essere considerato alla stregua della fattispecie del mobbing, anzitutto poiché il ricorrente non adduceva alcun elemento istruttorio a riprova dell’intento persecutorio che dovrebbe avvincere, in un complessivo ed unitario disegno, le condotte poste in essere dal dirigente responsabile, ed, in secondo luogo in quanto il brigadiere non provava che i lamentati danni esistenziali, biologici e dell’immagine, erano strettamente conseguenziali all’attività su di egli ripercossa del dirigente, mancando così il nesso eziologico con i riferiti comportamenti.
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