Crescent Salerno, i giudici di Cassazione:
«Inutile impugnare tutte le assoluzioni»

Crescent Salerno, i giudici di Cassazione: «Inutile impugnare tutte le assoluzioni»
di Petronilla Carillo
Sabato 1 Ottobre 2022, 09:00
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Ricorsi generici, calcoli errati riguardo la prescrizione. Ma soprattutto reati prescritti. Anche quelli di lottizzazione abusiva che potrebbero, a detta dei giudici della Corte di Cassazione, giustificare l'ammissibilità delle motivazioni di ricorso per la confisca del bene. Il presidente Luca Ramacci e il relatore Luca Semeraro sono precisi: anche laddove il ricorso fosse accolto - scrivono nelle conclusioni in merito alla sentenza del Crescent, dove era imputato anche il governatore De Luca - «non inciderebbe sulla constatazione immediata della presenza di elementi per il proscioglimento, ma imporrebbe la necessità di accertamenti o di approfondimenti nel giudizio di rinvio, una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove che sono preclusi proprio dal decorso del termine di prescrizione». Nella lunga sentenza i giudici motivano con un dettagliato e preciso elenco di date tutti i termini in cui la prescrizione sarebbe stata sospesa anche per esigenze legate all'emergenza sanitaria da Covid. E i conti, per loro, tornano tutti. Insomma, la sensazione è che il cane si morda la coda. 

«L'interesse ad impugnare, secondo il ricorrente - si legge ancora nelle 38 pagine, in riferimento al ricorso del procuratore generale - consisterebbe nel poter ottenere una sentenza di prescrizione anziché con le formule pronunciate di assoluzione e la confisca dell'area.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, quale quella della sussistenza dell'interesse ad impugnare». «Secondo un orientamento della giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per Cassazione del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, quand'anche all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge», scrivono ancora i giudici. In pratica, ciò che mancherebbe è «una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato». Anche in questo caso, per i giudici romani, «il ricorso è inammissibile per carenza di interesse».

«È, dunque, legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, purché vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa», si legge ancora. «Irrilevante ai fini della configurabilità astratta della confisca urbanistica è poi il riferimento agli oneri di urbanizzazione - proseguono - Dunque, l'insussistenza dell'interesse concreto ed attuale alla proposizione del ricorso per cassazione deriva dall'impossibilità di procedere alla confisca urbanistica per effetto dei provvedimenti amministrativi sull'assetto del territorio». 

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Secondo il ricorso del procuratore generale, invece, «l'interesse attuale e concreto al ricorso per Cassazione sussisterebbe perché i reati sarebbero tutti in evidente connessione teleologica, avvinti da un unico disegno criminoso: gli abusi nella fase delle autorizzazioni paesaggistiche costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati paesaggistici; i reati di abuso di ufficio nella fase di rilascio dei permessi di costruire costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati di edilizi; infine, il tutto - ovvero la sostanziale assenza di valida ed efficace autorizzazione paesaggistica e sostanziale assenza di validi ed efficaci permessi di costruire - avrebbe consentito quella trasformazione della destinazione urbanistica e edilizia dell'area interessata in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, realizzando la lottizzazione abusiva. Per tale reato, la declaratoria di prescrizione consentirebbe la confisca dell'area in questione». 

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