Incassò indebitamente 85mila euro,
deve risarcire agenzia di scommesse

Incassò indebitamente 85mila euro, deve risarcire agenzia di scommesse
di Nicola Sorrentino
Lunedì 13 Settembre 2021, 13:03 - Ultimo agg. 16:26
3 Minuti di Lettura

Dovrà versare 85mila euro come risarcimento, con contestuale pena sospesa così come deciso dalla Corte d'Appello di Salerno, un 38enne di Nocera Inferiore, impiegato in un'agienza di scommesse, condannato con doppia pronuncia per appropriazione indebita. Ora la Cassazione ha respinto il suo ricorso, rendendo la condanna definitiva e pubblicando le motivazioni. Sullo sfondo c'è un danno economico ad una società di scommesse, avendo l'uomo sottratto - secondo le accuse - 85mila euro appartenenti all'azienda con sede a Malta, per conto della quale esercitava attività di servizio di ricevitoria.

L'imputato aveva proposto ricorso evidenziando alcune violazioni presunte di legge, come la mancata prescrizione oltre al mancato rilievo della tardività della querela, senza inoltre prove per l'appropriazione.

Un ammanco non provato se non tramite la ricostruzione fornita dalla parte civile. E ancora, l'inutizzabilità di una relazione tecnica e un vizio legato alla concessione da parte dell'agenzia. I giudici hanno però rigettato in toto il ricorso, senza ravvisare margini di errori nell'ultima sentenza della Corte d'Appello, partendo dalla prescrizione ritenuta calcolata correttamente. A nulla è valso per i giudici il tentativo di attribuire ad un terzo la titolarità della concessione. L'appropriazione da parte dell'imputato è stata provata, documentaa, così come testimonia la messa in mora nei suoi confronti comprendente altri beni, oltre al denaro, secondo accordi contrattuali stipulati in precedenza tra le parti. Riguardo l'assenza di concessione, la Cassazione ha richiamato pronunce di giudici amministrativi e tribunali europei, oltre a quelle relative all'attività svolta dalla società maltese, secondo cui «non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza pubblica sicurezza da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero, privo di concessione in conseguenza della mancata partecipazione al bando di gara, a causa della non conformità del regime concessorio interno». Insomma, non vi fu alcun reato da parte dell'agenzia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA