Sposi per «caso», dopo la riforma
è record di annullamenti sprint

Sposi per «caso», dopo la riforma è record di annullamenti sprint
di Giuseppe Pecorelli
Domenica 17 Febbraio 2019, 06:15 - Ultimo agg. 07:58
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Primi effetti della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico. Introdotta da Papa Francesco nel 2015 con la lettera apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus, la riforma comincia a far sentire la sua efficacia anche sui procedimenti aperti al Tribunale ecclesiastico interdiocesano salernitano e al Tribunale ecclesiastico metropolitano e d’appello, che ieri mattina hanno inaugurato il proprio anno giudiziario. 

Parlano chiaro i numeri resi noti a Palazzo arcivescovile, da don Pietro Rescigno, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano. Se fino al 2016, l’allora Tribunale ecclesiastico salernitano-lucano arrivava a sentenza entro due anni e mezzo dall’inizio della causa, ora il nuovo Tribunale ecclesiastico interdiocesano salernitano, che giudica in primo grado ed è stato «aperto» nel 2017, arriva a una conclusione del procedimento entro il tempo medio di un anno e in alcuni casi, entro sette mesi. Nel 2018, le cause concluse sono state 68, 61 hanno avuto esito positivo con sentenza-dichiarazione di nullità, tre esito negativo e quattro sono state archiviate. Nel 2017, furono 27 quelle concluse. La riforma ha dunque accelerato i tempi del giudizio consentendo di arrivare più rapidamente alla conclusione dell’iter.

Nel 2017 furono introdotte 68 cause, nel 2018 invece 81. Ogni causa può avere più capi di nullità. Quello cui si fa più riferimento, in 54 occasioni, è quello della simulazione del consenso, che si fonda sull’articolo 1101 del codice di Diritto Canonico, che dispone: «Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente». In pratica, uno o entrambi gli sposi nega valore alle nozze considerandole solo formalità esteriore, esclude la prole, rifiuta l’indissolubilità del rapporto, non accetta l’impegno della fedeltà, non vuole costituire con il coniuge alcuna relazione fondata su un’affettuosa comunione di vita, non ritiene che il matrimonio sia un sacramento. 
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