L'avvocato aveva giustificato l'accaduto con notazioni in diritto descritte dal Giudice per le Indagini Preliminari come «una vera e propria sceneggiata» scoraggiando il cliente dal contattare direttamente il querelante, perché a suo dire, tale comportamento, in quelle circostanze, avrebbe potuto qualificarsi come una estorsione.
Il cliente/ imputato, tuttavia, nutrendo dubbi circa la condotta del proprio avvocato, aveva provveduto a registrare quella conversazione, che, consegnava agli inquirenti, ha dimostrato il comportamento truffaldino e disonesto del professionista, confermando le dichiarazioni del denunciante, le ricostruzioni testimoniali, l'assenza della remissione di querela a favore del denunciante, nonchè la contraffazione e l'inesistenza, nel relativo fascicolo processuale, del dispositivo di sentenza esibito dal professionista