Volo cancellato? Guida ai diritti del passeggero

Volo cancellato? Guida ai diritti del passeggero
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
Martedì 26 Aprile 2022, 18:01
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Succede a tutti, prima o poi, che quel viaggio pianificato con attenzione e meticolosità salti. A volte è il volo a essere cancellato e, magari, proprio all’ultimo minuto. Le ragioni possono essere davvero diverse, ma non è vero che non si può far nulla a riguardo. È bene conoscere preventivamente i propri diritti e le casistiche in cui è possibile farli valere.

I diritti dei passeggeri

È il regolamento dell’Unione Europea in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo a definire accuratamente cosa accade in caso di cancellazione:

  • è possibile richiedere un volo sostitutivo oppure ottenere un rimborso. Nel primo caso si tratta di un voucher che ci consente di volare sulla stessa tratta e con la stessa compagnia aerea. Nel secondo caso, invece, sarà possibile richiedere la cifra spesa per il biglietto, per poi poter scegliere in totale libertà con chi viaggiare;
  • per attese di 2 ore o più la compagnia aerea è tenuta a fornire snack e bevande;
  • in alcuni casi, se fosse necessario pernottare, il passeggero ha diritto alla sistemazione in albergo;
  • qualora non si fosse stati informati almeno 14 giorni prima della cancellazione del volo è possibile richiedere un risarcimento compreso tra 250 e 600€ (indipendentemente dal prezzo del biglietto), cifra uguale anche nel caso di ritardo e overbooking (negato imbarco).

È bene però considerare che, in alcuni casi, la compagnia non è tenuta a risarcire per via di cause di forza maggiore:

  • condizioni metereologiche avverse;
  • rischi per la sicurezza dei passeggeri;
  • chiusura dello spazio aereo;
  • problemi politici e di sicurezza legati ai Paesi di partenza o di arrivo.

Volo cancellato: cosa fare?

La definizione di volo cancellato ha, in realtà, più significati. Principalmente si definisce così un volo che non avviene e per cui è richiesto il trasferimento su un altro volo in programma. Ma, può definirsi cancellato anche un volo in cui – dopo il decollo – l’aereo ritorna nell’aeroporto di partenza. Infine, vale lo stesso per un volo che arriva in una destinazione diversa da quella segnalata sul biglietto di imbarco. Nel momento in cui si viene informati della cancellazione di un volo è bene, innanzitutto, chiederne il motivo. A quel punto, se si è già in aeroporto, è bene conservare scontrini e ricevute per le vivande o per eventuali spostamenti con altri mezzi di trasporto connessi all’inconveniente.

Le tempistiche non sono affatto strette: per una compagnia aerea italiana per chiedere il rimborso si ha tempo 2 anni a partire dalla data del volo in questione (medesima tempistica per quasi tutte le compagnie europee). Anche quando il volo è legato a una questione di lavoro il rimborso viene destinato a chi ha subito concretamente il danno, indistintamente dal fatto di essere dipendenti dell’azienda che lo ha pagato.

Chiedere un rimborso per un volo cancellato

Nel caso in cui la cancellazione del volo avvenisse in aeroporto è bene rivolgersi immediatamente allo staff di terra della compagnia aerea e richiedere informazioni sul da farsi. In caso contrario esistono piattaforme che forniscono grande supporto e semplificano la procedura di rimborso. A esempio, è possibile richiedere gratuitamente un Rimborso Ryanair su Rimborsamitu, accedendo a un semplice form, con la possibilità di consultare in dettaglio le casistiche relative alla specifica compagnia. La compensazione pecuniaria prevista, nel caso in cui non vi sia stato avviso per tempo, ammonta a 250,00 euro per tratte fino a 1500 km, a 400,00 € per tratte fino a 3500 km e a 600,00 euro per tratte superiori a 3500 km.

I casi per accedere al rimborso o al risarcimento con Ryanair sono, oltre alla cancellazione, il ritardo, il negato imbarco (overbooking) e l’annullamento (anche per Covid). Quest’ultima è un’opzione che, negli ultimi anni, ha dato non pochi problemi a passeggeri e compagnie aeree. Purtroppo, questo virus ha reso necessario una certa flessibilità, tanto da consentire in caso di infezione di richiedere uno spostamento della data del volo, ottenere un voucher per un volo futuro o addirittura vedersi rimborsare l’intero importo del biglietto.

Volo cancellato in Paesi extra UE

Il regolamento 261 del 2004 relativo ai diritti dei passeggeri non è valido per i Paesi extra UE, a meno che la compagnia aerea in questione non abbia la licenza europea e, di conseguenza, garantisca le stesse condizioni. Nel caso in cui si tratti di una compagnia extra UE con licenza rilasciata da un Paese extra UE, è necessario informarsi sulla regolamentazione della nazione specifica.