Ad avviso della Cassazione, la legge 64 del 2010, anche se ispirata dall'obiettivo di introdurre «modalità graduali di accesso alla nuova età pensionabile» - fissata a 45 anni per uomini e donne - avrebbe finito con determinare delle discriminazioni di genere, ai danni di ballerine e coriste, in contrasto con le direttive europee in tema di pari opportunità di impiego e retribuzione, consentendo, per i due anni successivi alla sua entrata in vigore, a chi aveva compiuto 45 anni, di continuare a rimanere in servizio fino a 47 anni le donne, e fino a 52 anni gli uomini.
Secondo gli 'ermellini', inoltre, la legge 64 del 2010 non contiene «alcuna esplicita ragione rilevante» in grado di derogare alle norme comunitarie sulla parificazione tra uomo e donna.
Per queste ragioni, la Sezione lavoro - con ordinanza 6101 depositata oggi - ha sollevato presso la Corte di Lussemburgo la questione pregiudiziale «sull'interpretazione del principio di non discriminazione in base al sesso» della legge che penalizza la vita professionale delle ballerine e delle artiste teatrali.