Caso Pandolfi: le motivazioni del Tribunale,
intanto Turris e Brescia tornano a dialogare

Caso Pandolfi: le motivazioni del Tribunale, intanto Turris e Brescia tornano a dialogare
di Raffaella Ascione
Lunedì 12 Aprile 2021, 19:33
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L’ha spuntata la Turris su tutta la linea. È inammissibile, in ogni caso infondato, il secondo ricorso proposto dal Brescia per ottenere l’annullamento (anche) del visto di esecutività, con cui si è perfezionato il tesseramento di Luca Panfoldi. A distanza di dieci giorni dal dispositivo, il Tribunale Federale ha depositato le motivazioni su cui si fonda il provvedimento di rigetto.

Con il secondo ricorso (il primo provvedimento di rigetto è stato impugnato innanzi alla Corte Federale d’Appello), il club lombardo aveva chiesto alla Sezione Tesseramenti del Tribunale di «annullare e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra Brescia Calcio Spa, SS Turris Calcio Srl e Luca Pandolfi, tutti datati 1 febbraio 2021 … nonché il visto di esecutività … rilasciato l'8 febbraio 2021». A sostegno delle proprie ragioni, il Brescia aveva sostenuto che «detti atti dovevano ritenersi invalidi in quanto viziati da dolo, errore essenziale o comunque dovevano ritenersi nulli perché privi di causa concreta».

La Turris, difesa dall’avvocato Chiacchio, ha eccepito «preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto in contrasto con i principi della res giudicata, del ne bis in idem e del conflitto tra giudicati, nonché per la sussistenza di una ipotesi di litispendenza. Nel merito, la SS Turris Calcio Srl chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato». Nel giudizio si è costituito anche Luca Pandoli.

Il Collegio, accogliendo pienamente la difesa del club corallino, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso «in applicazione del divieto del ne bis in idem» relativamente «alle domande aventi ad oggetto la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia» dei contratti stipulati con la Turris ed il calciatore.

Infondata invece la domanda di annullamento del visto di esecutività: «Detta domanda non può essere ritenuta inammissibile, essendo stata presentata per la prima volta con il suddetto ricorso. La stessa è, tuttavia, infondata. Il Brescia Calcio Spa, difatti, pur deducendo l’invalidità del visto di esecutività, non ha in alcun modo indicato, nel nuovo ricorso, i motivi e le ragioni per cui detto visto dovrebbe ritenersi invalido, ma si è limitata a sostenere l’invalidità, per i medesimi motivi, degli atti e dei contratti già oggetto del precedente ricorso».

Connessione fra giudizi – All’udienza del 6 aprile, la Corte Federale di Appello (cui il Brescia si è rivolto impugnando il rigetto del primo ricorso), riconoscendo la evidente connessione fra i diversi procedimenti innescati dal club di Cellino, ha disposto un rinvio al prossimo 27 aprile, proprio in attesa delle motivazioni depositate quest’oggi (oltre che degli eventuali, ulteriori sviluppi in termini di impugnazione). Acquisite dunque le motivazioni del Tribunale, la Corte potrebbe procedere – a meno di nuova impugnazione – alla definizione del giudizio di propria competenza, sempre che nel frattempo non intervenga – ipotesi concreta – un accordo fra i due club che determinerebbe la definitiva cessazione del contendere e di potenziali ulteriori strascichi, verosimilmente destinati a durare ancora a lungo. 

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