Telefonia, contratti giungla: ecco tutte le insidie da tenere d'occhio

Telefonia, contratti giungla: ecco tutte le insidie da tenere d'occhio
di Marco Esposito
Venerdì 15 Settembre 2017, 13:54
4 Minuti di Lettura
L'anno con «tredici febbrai» è solo l'ultima trovata. Il minuto che dura 5 secondi, il premium che si paga, le opzioni obbligatorie sono solo alcune delle astute trovate del mondo della telefonia, grazie alle quali da sempre i gestori spillano ai clienti più soldi di quanto promesso con le pubblicità. Finché le pratiche commerciali, definite aggressive o scorrette, non incappano nelle sanzioni delle due autorità attive nel settore: la napoletana AgCom e la romana Antitrust. O finché vengono bloccate per legge, come accadde dieci anni fa per il sovrapprezzo sulle ricariche.

Per il consumatore è facile restare disorientato: l'arma più forte a sua disposizione - disdire il contratto e passare a un concorrente - è spesso un'arma spuntata perché gli operatori tendono ad assumere comportamenti simili. Al punto che a volte le pratiche commerciali appaiono, se non concordate, frutto di mode. Come nel caso della bolletta che da mensile diventa di 28 giorni. Ha iniziato Wind Tre un anno fa. Ha seguito Vodafone sei mesi dopo. Il primo aprile 2017 è stata la volta di Tim. Il primo maggio di Fastweb. E il prossimo primo ottobre l'anno di «tredici febbrai» diventa la regola per Sky.

Il cliente, certo, può disdire. Ma persino quello che è un suo diritto può trasformarsi in una illegittima punizione. Wind Tre, la società che ha dato il via al taglio dei mesi a 28 giorni, è stata multata dall'Antitrust perché imponeva, per il cliente Infostrada che interrompeva il contratto in seguito al rincaro, di pagare in un colpo solo tutte le rate residue per i prodotti (telefonini, tablet, modem) abbinati all'offerta. In pratica il cliente, esercitando il diritto di recesso per modifica unilaterale del contratto, violava il vincolo di durata del contratto e quindi doveva pagare subito tutte le rate. Di fronte a queste regole capestro, non è un caso che appena l'1% dei clienti di Wind Tre (Infostrada) coinvolti un anno fa abbia dato disdetta. L'Antitrust però ha definito questa pratica commerciale «aggressiva» accusando la società di «coercizione» e di «indebito condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore». La sanzione è stata di 500mila euro. E adesso si aggiungeranno le sanzioni dell'AgCom se non si tornerà al sistema di fatturazione mensile.

Giocare sui tempi è un vecchio trucco. Il mese di 28 giorni porta un aumento occulto dell'8,7%. Il rincaro ufficiale, ammesso a denti stretti dalle società telefoniche, è dell'8,6%, considerando l'anno di 365 giorni. Visto però che ogni quattro anni c'è un bisestile con un giorno in più, in quell'anno di 366 giorni l'aumento è dell'8,9% per cui in media il rincaro è appunto dell'8,7%. A giocare sui tempi, quando i listini erano a durata e non a forfait mensile, era soprattutto Tim. Che nel 1999 lanciò una tariffa all'apparenza molto conveniente, con un costo di 300 lire al minuto (oggi 15 centesimi). In realtà, con il sistema di scatti anticipati, solo una telefonata di 5 secondi costava 300 lire. A 6 secondi il prezzo era già 600 lire, che diventavano 900 lire dopo 65 secondi.


Oggi quelle tariffe a scatti anticipati appaiono preistoria. E del resto la telefonia serve sempre meno per telefonare. I dolori per il consumatore vengono soprattutto dai «premium», parola che nel commercio significava premio, omaggio, ma che ormai è sinonimo di «a pagamento», spesso salato. Nel 2015 Telecom, Vodafone, Wind e H3g (le ultime due all'epoca separate) hanno subito pesanti multe dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette nella vendita di servizi chiamati appunto premium. I quattro operatori non dicevano ai clienti che i contratti di telefonia mobile sottoscritti contenevano l'automatica abilitazione della scheda sim a ricevere servizi a sovrapprezzo, così come non spiegavano la procedura per bloccare i banner e i pop up.
Comportamenti scorretti, intercettati dall'Antitrust in seguito a denunce di associazioni dei consumatori, riguardano anche le pratiche di contratti a distanza (telefonici) o online. Il caso più articolato, esaminato nei mesi scorsi, riguarda Vodafone, che aggirava il «diritto di recesso» del consumatore.

Quando un contatto è firmato online o per telefono, infatti, c'è la possibilità di ripensarci senza spese entro 14 giorni. Ma Vodafone chiedeva ai clienti di rinunciare a questo loro diritto per scongiurare ripensamenti. Addirittura sul sito online il cliente - ha accertato l'Antitrust - «deve obbligatoriamente flaggare il box denominato accetto che compare accanto al box non accetto al di sotto della indicazione autorizzo Vodafone ad avviare le procedure di portabilità del numero di rete fissa durante il periodo di recesso, pena l'interruzione del processo di acquisto online. Difatti - precisa l'Antitrust - se il consumatore flagga sul box non accetto, sotto il pulsante accetto compare la scritta in rosso flag obbligatorio». E così un diritto prima si trasforma in opzionale o poi addirittura viene obbligatoriamente negato. Conclusione: Vodafone è stata multata per 1,9 milioni di euro. Basterà?
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