«La preminenza dei diritti alla salute e a non subire trattamenti inumani sull'esecuzione della pretesa punitiva, nei casi in cui quest'ultima sia in conflitto con...
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«All'esito di un confronto tra storia clinica del paziente e testo normativo così interpretato, pertanto, questo Tribunale reputa che nel caso di specie siano integrati i presupposti dell'articolo 147 e che Pasquale Zagaria debba avere accesso al differimento della pena per grave infermità fisica». La patologia del boss della camorra per i giudici «è tale da esigere cure inattuabili nel circuito penitenziario» a «causa dell'emergenza pandemica legata a Sars Covid 9».udice sottolinea, quindi, che «in Sardegna non vi è possibilità di svolgimento della terapia in ambiente carcerario». «Lasciare il detenuto in tali condizioni - scrive il giudice - equivarrebbe ad esporlo al rischio di progressione di una malattia potenzialmente letale in totale spregio del diritto alla salute e del diritto a non subire un trattamento contrario al senso di umanità».
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Il Mattino