La IV Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza parziale n. 2407 del 2017, ha respinto tutte le critiche mosse dal Comune di Napoli e dalla società Bagnolifutura...
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Il primo profilo di possibile incostituzionalità riguarda l'attribuzione allo Stato in via esclusiva anche dei compiti relativi alla «rigenerazione urbana» dell'area di Bagnoli. Secondo la Quarta Sezione mentre la bonifica ambientale rientra sicuramente nelle prerogative legislative dello Stato, il recupero dell'area urbana afferisce invece alla più ampia materia del «governo del territorio» di competenza concorrente Stato/Regione, con la conseguenza che essa dovrebbe prevedere una previa intesa tra i due soggetti e forme specifiche di valorizzazione del ruolo del comune di Napoli. La seconda questione riguarda le modalità di corresponsione dell'indennità di esproprio, per la quale il decreto dispone il ricorso a «strumenti finanziari». Per la Sezione il concetto di «strumenti finanziari» (che si ricava dal testo Unico in materia creditizia), in quanto comprensivo di «strumenti il cui valore effettivo è molto aleatorio» (ad es. derivati, futures, swap), determina incertezza nella corresponsione di una indennità che sia effettivamente commisurata al valore dei terreni, come invece impone la normativa europea e costituzionale.
L'Avvocatura comunale di Napoli valuta «con grande favore gli esiti della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta numero 2407/17, depositata oggi, con la quale il Collegio, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la decisione del Tar Campania, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale promossa (tra le altre) dalla difesa comunale, in merito al non avere, l'articolo 33 della legge 164/14, previsto un'intesa tra Regione e Stato centrale in ordine alla rigenerazione urbana, che valorizzasse il ruolo del Comune, in rapporto all'articolo 118 comma 1 della Costituzione».
Il Comune, nelle proprie difese, aveva infatti insistito sul fatto che «le scelte in materia urbanistica che presiedevano al programma di rigenerazione urbana erano state assunte in una materia che è di legislazione concorrente, e senza tener conto della competenza "propria" dell'Ente locale, tradizionalmente prevista (ancor prima dell'avvento della Costituzione) in materia urbanistica». L'Avvocatura comunale aggiunge: «Va, infatti, rammentato che l'articolo 118 comma 1 Costituzione prevede in linea generale una ripartizione delle competenze amministrative tra Stato, Regioni ed Enti locali, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza che l'articolo 33 ha disatteso». L'ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione di costituzionalità dell'articolo 33 comma 3,9,10,13 della legge 164/14 «pare, dunque, suggerire alla Consulta, nel caso di condivisione della giurisprudenza costituzionale evocata nella sentenza, di emettere una sentenza additiva, con la quale il ruolo delle autonomie locali nei programmi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 33 della legge 164/14 per le aree di rilevante interesse nazionale da bonificare, sia opportunamente valorizzato, in ragione del principio di sussidiarietà, di matrice comunitaria». In aggiunta, il Consiglio di Stato «ha accolto l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, contenuta nell'appello della curatela del Fallimento di Bagnoli Futura (il cui ricorso era stato riunito a quello del Comune di Napoli), relativa alla circostanza che la legge non prevede, neppure nella versione modificata con il decreto milleproroghe del 2016, tempi certi di realizzo dell'indennizzo da parte del Fallimento, fatto oggetto di espropriazione delle aree in favore di Invitalia» conclude la nota dell'Avvocatura. Leggi l'articolo completo su
Il Mattino